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giorni
dalla
ricezione
degli
atti
osservando
le
forme
previste
dall'articolo
127.
5-‐bis.
Se
è
stata
annullata
con
rinvio,
su
ricorso
dell'imputato,
un'ordinanza
che
ha
disposto
o
confermato
la
misura
coercitiva
ai
sensi
dell'articolo
309,
comma
9,
il
giudice
decide
entro
dieci
giorni
dalla
ricezione
degli
atti
e
l'ordinanza
è
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione.
Se
la
decisione
ovvero
il
deposito
dell'ordinanza
non
intervengono
entro
i
termini
prescritti,
l'ordinanza
che
ha
disposto
la
misura
coercitiva
perde
efficacia,
salvo
che
l'esecuzione
sia
sospesa
ai
sensi
dell'articolo
310,
comma
3,
e,
salve
eccezionali
esigenze
cautelari
specificamente
motivate,
non
può
essere
rinnovata.
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