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degli
arrestati
o
la
gravità
delle
imputazioni.
In
tali
casi,
il
giudice
può
disporre
per
il
deposito
un
termine
più
lungo,
comunque
non
eccedente
il
quarantacinquesimo
giorno
da
quello
della
decisione.
Art.
324
(Procedimento
di
riesame).
1.
La
richiesta
di
riesame
è
presentata,
nella
cancelleria
del
tribunale
indicato
nel
comma
5,
entro
dieci
giorni
dalla
data
di
esecuzione
del
provvedimento
che
ha
disposto
il
sequestro
o
dalla
diversa
data
in
cui
l'interessato
ha
avuto
conoscenza
dell'avvenuto
sequestro.
2.
La
richiesta
è
presentata
con
le
forme
previste
dall'articolo
582.
Se
la
richiesta
è
proposta
dall'imputato
non
detenuto
ne'
internato,
questi,
ove
non
abbia
già
dichiarato
o
eletto
domicilio
o
non
si
sia
proceduto
a
norma
dell'articolo
161
comma
2,
deve
indicare
il
domicilio
presso
il
quale
intende
ricevere
l'avviso
previsto
dal
comma
6;
in
mancanza,
l'avviso
è
notificato
mediante
consegna
al
difensore.
Se
la
richiesta
e'
proposta
da
un'altra
persona
e
questa
abbia
omesso
di
dichiarare
il
proprio
domicilio,
l'avviso
e'
notificato
mediante
deposito
in
cancelleria.
3.
La
cancelleria
dà
immediato
avviso
all'autorita'
giudiziaria
procedente
che,
entro
il
giorno
successivo,
trasmette
al
tribunale
gli
atti
su
cui
si
fonda
il
provvedimento
oggetto
del
riesame.
4.
Con
la
richiesta
di
riesame
possono
essere
enunciati
anche
i
motivi.
Chi
ha
proposto
la
richiesta
ha,
inoltre,
facoltà
di
enunciare
nuovi
motivi
davanti
al
giudice
del
riesame,
facendone
dare
atto
a
verbale
prima
dell'inizio
della
discussione.
5.
Sulla
richiesta
di
riesame
decide,
in
composizione
collegiale,
il
tribunale
del
capoluogo
della
provincia
nella
quale
ha
sede
l'ufficio
che
ha
emesso
il
provvedimento
nel
termine
di
dieci
giorni
dalla
ricezione
degli
atti.
6.
Il
procedimento
davanti
al
tribunale
si
svolge
in
camera
di
consiglio
nelle
forme
previste
dall'articolo
127.
Almeno
tre
giorni
prima,
l'avviso
della
data
fissata
per
l'udienza
e'
comunicato
al
pubblico
ministero
e
notificato
al
difensore
e
a
chi
ha
proposto
la
richiesta.
Fino
al
giorno
dell'udienza
gli
atti
restano
depositati
in
cancelleria.
7.
Si
applicano
le
disposizioni
dell'articolo
309,
commi
9,
9-‐bis
e
10.
La
revoca
del
provvedimento
di
sequestro
può
essere
parziale
e
non
può
essere
disposta
nei
casi
indicati
nell'articolo
240
comma
2
del
codice
penale.
8.
Il
giudice
del
riesame,
nel
caso
di
contestazione
della
proprietà,
rinvia
la
decisione
della
controversia
al
giudice
civile,
mantenendo
nel
frattempo
il
sequestro.
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