primo
periodo
del
presente
comma.
2-‐bis.
(Abrogato).
3.
L'estinzione
delle
misure
non
pregiudica
l'esercizio
dei
poteri
che
la
legge
attribuisce
al
giudice
penale
o
ad
altre
autorità
nell'applicazione
di
pene
accessorie
o
di
altre
misure
interdittive.
38