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europea,
nonché
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea''.».
Conseguentemente
sostituire
l'articolo
5
con
il
seguente:
Art.
5
(Modifiche
all'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
L'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
7.
(Azione
di
rivalsa)
1.
Il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
entro
tre
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
nel
caso
di
diniego
di
giustizia,
ovvero
nei
casi
in
cui
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,
3
e
3-‐bis,
sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile.
2.
In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare.
3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo
o
negligenza
inescusabile
per
travisamento
del
fatto
o
delle
prove.».
Coord.1
La
Commissione
Art.
3
Aggiungere,
infine,
il
seguente
comma:
«2-‐ bis.
All'articolo
9,
comma
1,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
le
parole:
",
entro
due
mesi
dalla
comunicazione
di
cui
all'articolo
5,
comma
5,"
sono
soppresse».
1°
Commissione
permanente
Costituzionali)
-‐
Seduta
n.
118
(pom.)
del
19/03/2014
Il
relatore
PALERMO
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐PSI-‐MAIE)
illustra
il
disegno
di
legge
n.
1070,
rimesso
alla
sede
plenaria
dalla
Sottocommissione
per
i
pareri
nella
seduta
del
4
marzo,
con
il
quale
si
interviene
sulla
disciplina
della
responsabilità
civile
dei
magistrati,
attualmente
regolata
dalla
legge
n.
117
del
1988.
L'attuale
sistema
prevede
che
il
cittadino
possa
agire
contro
lo
Stato
il
quale,
in
caso
di
condanna,
può
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
responsabile.
La
proposta
mira
a
introdurre
una
forma
di
responsabilità
diretta,
a
certe
condizioni
e
in
presenza
di
determinati
presupposti.
A
suo
avviso,
tale
innovazione
può
presentare
profili
di
illegittimità
in
riferimento
al
principio
di
autonomia
e
di
indipendenza
della
magistratura.
Ritiene
pertanto
necessario
esprimere
un
parere
non
ostativo,
a
condizione
che
il
testo
sia
reso
coerente
con
quel
principio
costituzionale,
requisito
fondamentale
per
l'esercizio
imparziale
delle
funzioni
giurisdizionali,
a
garanzia
dell'uguaglianza
davanti
alla
legge.
La
senatrice
LO
MORO
(PD),
nell'annunciare
il
voto
favorevole
del
suo
Gruppo
sulla
proposta
di
parere
formulata
dal
relatore,
rileva
che
la
previsione
di
una
responsabilità
diretta
del
magistrato
può
comprometterne
la
serenità
di
giudizio
e,
dunque,
l'imparzialità
nell'esercizio
delle
funzioni.
A
tal
fine,
appare
quindi
condivisibile
il
rilievo
espresso
dal
relatore
circa
l'esigenza
che
le
nuove
norme
siano
coerenti
con
il
principio
costituzionale
dell'autonomia
e
dell'indipendenza
della
magistratura.
Il
senatore
CAMPANELLA
(Misto)
sottolinea
il
rischio
che,
con
l'introduzione
di
un'ipotesi
di
responsabilità
diretta
del
magistrato
per
danni
causati
nell'esercizio
delle
sue
funzioni,
vi
è
la
possibilità
di
alterare
significativamente
-‐
anche
tramite
indebite
pressioni
-‐
il
sereno
svolgimento
dell'attività
giurisdizionale.
Accertata
la
presenza
del
prescritto
numero
di
senatori,
la
Commissione
approva
il
parere
non
ostativo,
con
condizione,
pubblicato
in
allegato.
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(Affari