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seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
rivalsa.
Il
Ministro
della
giustizia
trasmette
alle
Camere,
con
cadenza
annuale,
una
relazione
sullo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni
del
presente
articolo,
in
particolare,
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sulle
azioni
di
rivalsa».
2.301
testo
2/24
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
(testo
2),
capoverso
«Art.
7»,
dopo
il
comma
1,
è
inserito
il
seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
rivalsa.
Il
Ministro
della
giustizia
trasmette
alle
Camere,
con
cadenza
annuale,
una
relazione
sullo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni
del
presente
articolo».
2.301
testo
2/25
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
(testo
2),
capoverso
«Art.
7»,
dopo
il
comma
1,
è
inserito
il
seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Il
Ministro
della
giustizia
trasmette
alle
Camere,
con
cadenza
annuale,
una
relazione
sullo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni
del
presente
articolo,
in
particolare,
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sulle
azioni
di
rivalsa».
2.301
testo
2/26
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
(testo
2),
capoverso
«Art.
7»,
comma
2,
le
parole:
«In
nessun
caso»
sono
soppresse.
2.301
testo
2/27
ZIZZA
All'emendamento
2.301
(testo
2),,
capoverso
«Art.
7»,
sostituire
il
comma
3
con
il
seguente:
«3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo».
2.301
(testo
2)
Il
Governo
Sostituire
il
comma
2
con
il
seguente:
«2.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
il
comma
3
è
sostituito
dai
seguenti:
''3.
Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
ovvero
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento
o
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento.
3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea
si
tiene
conto,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate,
dell'inescusabilità
e
della
gravità
dell'inosservanza.
In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
della
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
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