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P. 101
di
giustizia
dell'Unione
europea
».
2.301
testo
2/9
(testo
2)
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.301
(testo
2),
al
capoverso
«comma
3»,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«ovvero
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale
fuori
dai
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
specifica
ed
adeguata
motivazione.».
2.301
testo
2/9
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.301
(testo
2),
al
capoverso
«comma
3»,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«ovvero
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale
fuori
dai
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
specifica
ed
adeguata
motivazione
o
con
motivazione
apparente
o
con
motivazione
in
grave
contrasto
con
gli
elementi
di
fatto
risultanti
dagli
atti
del
procedimento
o
del
processo».
2.301
testo
2/10
(testo
2)
MALAN
All'emendamento
2.30
(testo
2),
al
capoverso
«comma
3»,
dopo
le
parole:
«del
fatto
o
delle
prove.»
sono
aggiunte
in
fine
le
seguenti:
«In
tali
casi
il
magistrato
dovrà
essere
sottoposto
a
visita
psico-‐
attitudinale
da
parte
di
un
collegio
medico
composto
da
professori
ordinari
di
psichiatria,
neurologia
e
medicina
interna
che
ne
valuti
l'idoneità
ad
esercitare
la
professione.».
2.301
testo
2/10
BARANI
All'emendamento
2.301(testo
2),
al
capoverso
«comma
3»,
dopo
le
parole:
«del
fatto
o
delle
prove.»
sono
aggiunte
in
fine
le
seguenti:
«In
tali
casi
il
magistrato
dovrà
essere
sottoposto
a
visita
psico-‐
attitudinale
da
parte
di
un
collegio
medico
composto
da
professori
ordinari
di
psichiatria,
neurologia
e
medicina
interna
che
ne
valuti
l'idoneita
̀ ad
esercitare
la
professione.
In
caso
di
esito
positivo
della
visita
di
cui
al
periodo
precedente,
entro
30
giorni,
il
magistrato
è
tenuto
a
chiedere
pubbliche
scuse
al
danneggiato
nella
piazza
principale
della
città
ove
ha
sede
il
Tribunale
di
appartenenza».
2.301
testo
2/12
ALBERTINI
All'emendamento
2.301(testo
2),
il
capoverso
«comma
3-‐bis»,
è
sostituito
dal
seguente:
«3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
di
cui
al
comma
precedente,
si
tiene
conto
in
particolare
del
grado
di
chiarezza
e
precisione,
nonché
del
tenore
letterale
delle
norme
violate
e
dell'inescusabilità
dell'inosservanza.
In
caso
di
violazione
manifesta
della
legge
si
tiene
conto
altresì
del
mancato
adeguamento,
senza
una
sufficiente
motivazione,
alla
interpretazione
della
legge
espressa
dalle
Sezioni
Unite
della
Corte
di
Cassazione.
In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea,
si
deve
tener
conto
della
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
nonché
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea».
2.301
testo
2/13
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.301
(testo
2),
il
capoverso
«comma
3-‐bis»
è
sostituito
dal
seguente:
«3-‐
bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
grave
violazione
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
si
tiene
conto
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma,
del
carattere
scusabile
ovvero
inescusabile
dell'errore
e
del
manifesto
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
adottati
con
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
che
ne
ha
dato
interpretazione.
L'inosservanza
dell'obbligo
del
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
costituisce
sempre
colpa
grave».
2.301
testo
2/13a
GIOVANARDI
All'emendamento
2.301
(testo
2),
capoverso
«comma
3-‐bis»,
premettere
le
seguenti
parole:
«Fermo
restando
il
giudizio
di
101