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triennale
possa
essere
corretto
in
due
anni.
Il
ministro
ORLANDO
chiarisce
che
il
testo
predisposto
dal
Governo
rappresenta
un
contemperamento
tra
più
esigenze
sistematiche,
specie
tenendo
presente
che
l'azione
di
rivalsa
di
cui
all'articolo
7
della
legge
Vassalli
è
a
chiare
lettere
prevista
come
obbligatoria.
Rileva,
tuttavia,
che
l'orientamento
del
Governo
sulle
due
identiche
proposte
emendative
sarà
quello
di
rimettersi
alle
determinazioni
della
Commissione.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
dichiara
anch'egli
di
rimettersi
alla
volontà
della
Commissione.
Posti
congiuntamente
ai
voti,
gli
identici
subemendamenti
2.301
testo
2/19
(testo
2)
e
2.301
testo2/20,
risultano
approvati.
L'emendamento
2.301
testo
2/21
è
pertanto
dichiarato
precluso.
Il
subemendamento
2.301
testo
2/22,
posto
in
votazione,
risulta
respinto.
Sono
quindi
ritirati
i
successivi
subemendamenti
2.301
testo
2/23,
2.301
testo
2/24,
mentre,
in
esito
a
distinte
votazioni,
sono
respinti
i
subemendamenti
2.301
testo
2/25
e
2.301
testo
2/26.
Dopo
che
viene
dichiarato
decaduto
per
assenza
del
proponente
il
subemendamento
2.301
testo
2/27,
il
PRESIDENTE
annuncia
che
verrà
posto
in
votazione
l'emendamento
2.301
(testo
2)
del
Governo
nella
formulazione
da
ultimo
presentata
e
comprensiva
dei
subemendamenti
ad
esso
riferiti
che
sono
risultati
approvati.
Precisa,
altresì,
che
il
testo
dell'emendamento
2.301
(testo
2)
sarà
posto
in
votazione
con
il
preciso
riferimento
alla
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri,
in
luogo
dello
"Stato",
quale
soggetto
attivo
chiamato
ad
esercitare
la
rivalsa.
Ciò
si
rende
necessario
per
poter
accogliere,
nella
portata
normativa
dell'emendamento,
gli
effetti
dell'approvazione
dell'emendamento
5.0.100
già
avvenuta
nel
corso
di
una
precedente
seduta.
Data
quindi
lettura
dell'emendamento
2.301
(testo
2),
questo
risulta
a
sua
volta
approvato.
Risulta
quindi
precluso
il
successivo
emendamento
2.112.
L'emendamento
5.0.1000
viene
quindi
ritirato
dal
relatore.
Risultano
pertanto
decaduti
i
relativi
subemendamenti.
Dopo
che
l'emendamento
5.0.101
è
stato
ritirato,
la
Commissione
passa
alla
votazione
dell'emendamento
5.0.300
e
dei
relativi
subemendamenti.
Si
apre
quindi
una
discussione
concernente
il
complesso
delle
proposte
subemendative
all'emendamento
5.0.300.
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
precisa
che
le
norme
concernenti
la
misura
della
rivalsa
e
i
suoi
limiti
devono
essere
orientate
a
garantire
l'effettività
dell'istituto
della
responsabilità
civile.
Ciò
implica
l'onere
di
considerarne
la
portata
concreta
sulle
competenze
stipendiali
degli
appartenenti
all'ordine
giudiziario,
al
fine
di
non
rendere
sterile
il
ricorso
al
regresso,
ma
anche
di
non
impedire
l'esercizio
autonomo
ed
indipendente
delle
funzioni
magistratuali.
A
tale
orientamento
sono
riconducibili
le
proposte
subemendative
avanzate
a
sua
propria
firma.
Il
presidente
PALMA
interviene
per
chiarire
che
tutte
le
proposte
subemendative
andrebbero
affrontate
tenendo
presente
che
la
specificità
degli
appartenenti
all'ordine
giudiziario
non
implica
l'esclusione
dei
magistrati
dal
novero
dei
dipendenti
pubblici
cui
si
riferisce
l'articolo
28
della
Costituzione,
ma
ne
caratterizza
il
ruolo
e
l'operato
nell'ordinamento.
Ma
se
tale
ricostruzione
è
condivisa,
allora
non
si
può
pensare
che
l'introduzione
del
limite
di
risarcibilità
al
terzo
dello
stipendio
costituisca,
in
effetti,
una
sorta
di
bilanciamento
compensativo
sulle
altre
innovazioni
introdotte
nella
legge
Vassalli
dal
Governo
che
rischiano
di
rivelarsi,
per
così
dire,
morbide
e
deresponsabilizzanti.
Il
ministro
ORLANDO
interviene
per
precisare
che
la
ratio
della
modifica
dell'articolo
8
della
legge
Vassalli
in
punto
di
misura
della
rivalsa
non
costituisce
forma
di
compensazione
alcuna
rispetto
ad
altri
interventi
che
possono
essere
interpretati,
secondo
il
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