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senatore
Barani
viene
fatto
proprio,
previa
riformulazione
dal
senatore
MALAN
(FI-‐PdL
XVII).
Sul
testo
interviene
in
dichiarazione
di
voto
il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
il
quale
chiarisce
che,
al
di
là
di
alcune
indiscrezioni
di
stampa
del
tutto
infondate,
secondo
cui
avrebbe
egli
stesso
sottoscritto
tale
emendamento,
il
proprio
orientamento
di
voto
è
nettamente
contrario,
anche
dopo
la
riformulazione
del
testo
che
ne
sopprime
la
seconda
parte.
Il
subemendamento
2.301
testo
2/10
(testo
2)
viene
ritirato
dal
senatore
MALAN
(FI-‐PdL
XVII).
Il
PRESIDENTE
ricorda
che
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/11
era
stato
ritirato
dal
proponente.
Risultano
ritirati
altresì
i
subemendamenti
2.301
testo
2/12
e
2.301
testo
2/13.
Il
PRESIDENTE
precisa
che
anche
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/13a
deve
intendersi
riferito
alla
nuova
riformulazione
del
testo
governativo.
Viene
dunque
rinominato
ma
non
reca
modifiche
in
termini
di
portata
normativa.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
rileva
che
il
testo
del
subemendamento
merita
forse
di
essere
sottoposto
ad
un'ulteriore
valutazione
e
precisa
che
se
ne
potrà
comunque
tener
conto
in
sede
di
esame
in
Assemblea
anche
nel
caso
in
cui
non
venga
approvato
in
Commissione.
Dopo
che
il
RELATORE
e
il
rappresentante
del
GOVERNO
hanno
annunciato
di
volersi
rimettere
alla
volontà
della
Commissione,
ha
la
parola
per
un
breve
intervento
il
senatore
GIOVANARDI
(NCD)
il
quale
ribadisce
le
ragioni
della
proposta
emendativa.
Il
subemendamento
2.301(testo
2)/13a
posto
in
votazione,
risulta
respinto.
Posto
in
votazione,
anch'esso
con
riferimento
al
nuovo
testo
governativo,
risulta
altresì
respinto
il
subemendamento
2.301
testo
2/14.
Viene
quindi
respinto
anche
il
subemendamento
2.301
testo
2/15,
mentre
il
subemendamento
2.301
testo
2/16
viene
ritirato
dal
RELATORE.
Dopo
che
il
RELATORE
e
il
rappresentante
del
GOVERNO
hanno
espresso
il
proprio
orientamento
favorevole
sul
subemendamento
2.301
testo
2/17,
questo,
posto
ai
voti,
risulta
approvato.
La
Commissione
respinge,
quindi,
il
subemendamento
2.301
testo
2/18
anch'esso
come
gli
altri
da
riferirsi
al
testo
riformulato
dal
Governo
dell'emendamento
2.301.
La
senatrice
STEFANI
(LN-‐Aut)
riformula,
quindi,
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/19
in
un
nuovo
testo
e
che
non
prevede
più
la
soppressione
dell'esplicito
riferimento
dell'articolo
7,
comma
1,
della
legge
Vassalli,
al
dolo
e
alla
negligenza
inescusabile.
Il
PRESIDENTE
annuncia,
quindi,
che
il
subemendamento
2.301
testo
2/19
(testo
2)
e
il
successivo
subemendamento
2.301
testo
2/20,
assumono
identica
portata
normativa
e
saranno
posti
in
votazione
congiuntamente.
Il
senatore
GIARRUSSO
(M5S)
interviene
in
dichiarazione
di
voto
annunciando
il
proprio
orientamento
favorevole
sul
testo
dei
due
subemendamenti
volti
a
ridurre
il
termine
per
l'esercizio
dell'azione
di
rivalsa.
Infatti,
il
termine
biennale
potrebbe
costituire
un
logico
contemperamento
tra
l'esigenza
di
attivazione
del
regresso
verso
il
magistrato
e
l'opportunità
di
non
lasciare
troppo
a
lungo
pendente
in
capo
all'appartenente
all'ordine
giudiziario,
un
termine
che
potrebbe
minarne
la
serenità
di
valutazione.
Anche
il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
si
dice
favorevole
ai
subemendamenti
2.301
testo
2/19
(testo
2)
e
2.301
testo
2/20;
in
effetti,
si
può
riscontrare,
nella
durata
biennale
del
termine
per
l'esercizio
della
rivalsa,
un
congruo
temperamento,
pur
tenendo
conto
che
rimangono
impregiudicati
taluni
profili
concernenti
l'effettiva
portata
del
periodo
per
l'esercizio
del
regresso
di
cui,
tra
l'altro,
è
ormai
statuita
con
chiarezza
l'obbligatorietà.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
dichiara
a
sua
volta
di
non
muovere
obiezioni
a
che
il
termine
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