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Liquidazione del compenso. L’emissione e la pubblicazione del decreto di pagamento nel corso dell’udienza consentirebbe la riduzione delle comunicazioni e delle notifiche necessarie e una sensibile riduzione dei tempi di riscossione del credito. Pertanto, le istanze di liquidazione saranno presentate in udienza seguendo la modulistica allegata e decise nel corso della stessa con lettura alle parti onde eliminare i connessi adempimenti di cancelleria. Qualora non depositate in udienza le stesse andranno depositate presso la cancelleria spese di giustizia - piano terra. L'istanza di pagamento rispetterà i parametri indicati nel presente prontuario in relazione ai c.d. processi standard. In caso di processi di maggiore complessità, delicatezza o durata il difensore potrà discostarsi dai parametri presentando una nota spese motivata recante importi maggiori. Il presente prontuario tiene già conto della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis t.u.s.g., come introdotto dall'art. 1 comma 606 l. 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014). Agli importi indicati si aggiungono quelli per spese generali del 15% del compenso totale (ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014), oltre a IVA e CPA come per legge.
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