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In questa fase: a) può non essere allegata alcuna disponibilità dell’Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l’individuazione dello stesso sarà eventualmente effettuata al momento della formulazione del programma d’intesa con l’UEPE. In detto caso, il programma, salve le proposte avanzate dal richiedente, sarà predisposto dall’UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell’A.G. mediante comunicazione di fissazione udienza; b) potrà essere predisposto e proposto, direttamente dal richiedente, programma contenente:
tutti i dati indicati al paragrafo 1, l’individuazione dell’Ente presso il quale svolgere il lavoro di
pubblica utilità, con relativa dichiarazione di disponibilità,
scelto in via prioritaria tra quelli convenzionati ; eventuali modalità risarcitorie e/o dichiarazione di adesione ad
un programma di mediazione penale, ogni ulteriore specifica prescrizione comportamentale e di vita
ritenuta opportuna in relazione al reato contestato. In detta ipotesi: - se l’UEPE ha condiviso e fatto proprio il programma proposto e il P.M. esprime consenso alla prima udienza - il Giudice può emettere ordinanza ammissiva della messa alla prova con ogni conseguente statuizione (fissazione d’udienza ex art. 464 septies, salva l’ipotesi di udienza ex art. 464 octies).
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