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Sono state, altresì, individuate le seguenti modalità operative: 1. la domanda di trattamento corredata dai documenti necessari va presentata in originale all’UEPE competente in base al domicilio dell’indagato/imputato che rilascerà attestazione dell’avvenuta presentazione della richiesta da depositare all’autorità giudiziaria procedente; 2. ove non vi sia il tempo necessario (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi) deve essere chiesta all’UEPE una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; l’UEPE rilascerà un’attestazione da depositare all’autorità giudiziaria procedente; la domanda sub 1) verrà quindi formalizzata tempestivamente e, comunque, entro la successiva udienza fissata dal giudice; 3. all’udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell’istanza e della domanda di trattamento con relativi allegati già depositata all’UEPE, il Giudice ne valuterà l’ammissibilità, considerando:
l’eventuale riqualificazione del fatto (SSUU, n. 16 del 19/06/1996 Cc, dep. 22/10/1996, Rv. 205617);
l’eventuale estensione a reati in continuazione tra loro; la possibilità di ammissione solo per alcuni reati e; la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. o quando il processo
abbia già superato, prima dell’entrata in vigore della norma, le
fasi indicate dal comma 2 dell’art. 464 bis c.p.p.; 4. in caso di positiva delibazione, rinvierà, qualora necessario, a distanza di 3-4 mesi, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3, per dare tempo alle parti di predisporre il programma eventualmente non già definito; 5. il provvedimento del Giudice contenente l’esito della delibazione sulla ammissibilità dovrà essere in ogni caso comunicato via fax ovvero via mail, all’UEPE a cura della cancelleria;
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