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N.B. Siano iscrizioni cartacee o telematiche, la errata compilazione della nota di iscrizione può comportare anche errori nella assegnazione al giudice tabellarmente competente; eventuali ritardi o disguidi conseguenti non saranno, pertanto, imputabili alla cancelleria.
ART. 5 - CONTRIBUTO UNIFICATO
Attualmente è possibile pagare il contributo unificato sia telematicamente che secondo i metodi tradizionali; in questo ultimo caso il contributo unificato va acquisito tramite scanner e allegato al ricorso dando come nome file “Contributo Unificato”. Nello stesso file occorre inserire anche la marca da bollo da 27 €. ATTENZIONE! Nel caso di CU non telematico permane l'obbligo di portare in cancelleria l’originale dell’attestazione del contributo versato. Nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo sarà onere dell’avvocato portare in cancelleria, senza alcun avviso da parte di quest’ultima, il CU entro gg 10 dall’emanazione del decreto di accoglimento o rigetto.
Nel caso di contributo dovuto nei casi diversi dal ricorso per decreto ingiuntivo permane l’obbligo del deposito in cancelleria del contributo, che dovrà essere effettuato sempre entro 10 gg. In caso di inadempimento del deposito dell’originale del contributo la cancelleria senza alcuna comunicazione procederà al recupero tramite Equitalia con iscrizione a ruolo.
Si ricorda che la norma vigente in materia di contributo unificato dispone che il valore dei processi sia determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi e che debba risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
	
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