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(rif. Legge 17 agosto 2005 n.168 art. 9-bis “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115”).
ART. 6 - I FORMATI DEI FILE NEL PROCESSO TELEMATICO: PDF E PDF/A
L’atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
a.è in formato PDF (al fine di evitare ai destinatari dell’atto problemi di lettura [a volte l’atto potrebbe addirittura risultare vuoto] è consigliabile l’uso dello standard pdf/A);
b.è privo di elementi attivi (ovvero modificabili successivamente alla sua generazione);
c. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
d. è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m;
e. è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
“L’atto del processo in forma di documento informatico per essere validamente inviato deve essere salvato in formato pdf e non scansionato”
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