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ART. 10 - DIMENSIONI MASSIME DELLA BUSTA
La busta telematica, contenente il ricorso e gli allegati, da inviare telematicamente al PdA NON può avere un peso superiore a 30 MB, comprensivo del peso della cifratura della busta. Di fatto il “peso” di ricorso ed allegati deve essere contenuto entro 15 MB, in quanto le operazioni di cifratura raddoppiano tale peso. In caso le dimensioni della busta eccedano i 30 MB si può anche eventualmente ridurre la qualità della scansione degli allegati al fine di alleggerire il relativo “peso”.
ART. 11 - DEPOSITO DOCUMENTAZIONE NEI TRE GIORNI ANTECEDENTI L’UDIENZA O ALL’UDIENZA STESSA
Nella ipotesi nella quale venga effettuato deposito di documenti nei tre giorni antecedenti l’udienza la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione in sede di udienza. Nella ipotesi in cui sia necessaria la produzione di documenti direttamente in udienza (es. citazione testi, certificati attestanti l’impossibilità del teste a comparire ...) la parte procederà alla esibizione del documento in udienza – con conseguente specifica verbalizzazione - impegnandosi all’immediato deposito in via telematica.
ART. 12 - DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al fine di consentire la proficua discussione sulle istanze istruttorie, le parti, all’udienza all’uopo fissata all’esito del decorso dei termini ex art. 183 comma VI cpc, depositano in udienza copia informe cartacea di tutti i documenti telematicamente prodotti con relativo indice.
Nel processo del lavoro, nell’ipotesi di deposito telematico degli atti introduttivi, il deposito di copia informe cartacea di tutti i documenti
	
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