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telematicamente prodotti con relativo indice viene effettuata alla prima udienza. Le copie informe cartacee degli atti/documenti potranno essere distrutte all’esito del procedimento.
ART. 13 - RIMESSIONE IN TERMINI
Riferimenti normativi: art. 153 co. 2 c.p.c.
Il magistrato valuterà e deciderà sulle richieste di rimessione in termini ove le stesse siano corredate dalla documentazione occorrente per ricostruire il deposito nelle varie fasi di esecuzione del medesimo.
La rimessione potrà essere concessa in tutti i casi in cui risulti che la non tempestiva effettuazione del deposito sia derivata da problemi dei sistemi informatici o dei gestori di posta elettronica certificata.
È consigliabile che il difensore si attivi immediatamente in caso di omessa ricezione delle comunicazioni di avvenuta accettazione (RdAC) da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia.
Tenuto conto che gli atti e i documenti depositati sono visibili alle parti del giudizio solo a seguito dell'accettazione della cancelleria, un deposito effettuato molto a ridosso dell'orario di scadenza potrebbe comportare che detta visione sia possibile per le altre parti in un momento successivo alla scadenza giuridica del termine alle stesse assegnato o comunque a ridosso dello stesso.
Ove il ritardo nell'accettazione del cancelliere sia tale da pregiudicare il diritto di difesa della controparte, la stessa potrà avanzare richiesta di rimessione in termini; richiesta che sarà valutata dal giudice.
	
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