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allegato, una volta effettuata la scansione, con particolare riferimento alle notifiche effettuate a mezzo posta.
L'esecutorietà si richiede telematicamente una volta decorsi i termini per l'opposizione. Si consiglia di attendere un congruo termine ( almeno una ventina di giorni ) dopo la scadenza dei 40 giorni dalla notifica, ciò al fine di evitare che non vengano inserite nel sistema (con conseguente mancata visualizzazione nella consolle del Giudice) opposizioni comunicate a ridosso della scadenza del termine (Vedi scheda tecnica)
La cancelleria, al momento della accettazione della istanza, dovrà inserire annotazione (mettendo, in calce, data e nome del cancelliere) relativa: alla assenza di opposizioni pendenti ; alla data della notifica in modo da richiamare l’attenzione del magistrato sulla validità delle notifiche, nelle ipotesi nelle quali non siano trascorsi i termini dei 40 gg. dalla notifica o siano da poco scaduti.
ART. 15 - ERRORI FORMALI DEL DEPOSITO DEGLI ATTI DI PARTE
Riferimenti normativi: Decreto Ministero Giustizia 21/02/2011 n. 44 (regolamento PCT) art. 13 co. 3 D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni L. 17/12/2012 n. 221, art. 16 bis co.7 Provvedimento DGSIA 16/04/2014 (specifiche tecniche) art. 14 co. 7
1.L’avvocato è opportuno depositi gli atti telematici almeno un giorno prima della scadenza,
2. La cancelleria procederà a prendere in carico gli stessi entro le ore 15.00 del giorno lavorativo (non prefestivo –sabato–) successivo al deposito;
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