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 PRASSI SPECIFICHE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE ART. 16 - IL PIGNORAMENTO
Ai sensi della Legge nr. 162/2014 il creditore deve depositare, nei termini indicati, nella cancelleria del Tribunale compente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli presenti fini. La nuova nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazioni deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Si invita l’avvocato del creditore ad effettuare il deposito telematico della nota di iscrizione unitamente alle copie conformi del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto anche antecedentemente al 31.03.2015 (data dalla quale il deposito telematico è previsto come obbligatorio dalla norma).
L’originale del pignoramento rimarrà nella disponibilità dell’avvocato creditore salvo richiesta di esibizione/deposito da parte del G.E. Per ridurre le problematiche relative alla ricerca del fascicolo da parte dei difensori attraverso la consultazione online, si prega di inserire la forma giuridica della società intervallata da punti (es: s.r.l.).
ART. 17 - CREAZIONE DEL FASCICOLO CARTACEO
La creazione del fascicolo cartaceo è a cura della cancelleria e contiene: copia degli atti depositati telematicamente, ma non gli allegati ad essi; tutti i provvedimenti del giudici; i verbali. Qualora si tratti di iscrizioni a ruolo successive al 30 giugno 2014 il numero di ruolo sarà evidenziato con la dicitura “Telematico”.
	
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