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gli permette alcuna visibilità del procedimento da PolisWeb, né gli permette di depositare alcun atto telematico. Questa impostazione del programma ministeriale, che si basa sulla interpretazione delle sezioni unite di Cassazione 10143/12, non viene condivisa , essendo in contrasto con l’art. 82 RD 37/1934. Sicché se il dominus abbia indicato sia il proprio indirizzo PEC (ovviamente quello registrato presso il proprio ordine di appartenenza) sia eletto domicilio presso altro avvocato ex art. 82 RD cit., deve ritenersi che le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria vadano effettuate ad entrambi e che eventuali	termini	decadenziali	decorrano	dalla	prima comunicazione/notificazione ricevuta da uno dei due difensori (sent. Cass. 11744/2012, 13661/2007 e 1296/2006).
Pertanto, vista la problematica esposta, le cancellerie provvederanno a registrare il domiciliatario come avvocato a se stante, al pari del dominus e senza alcuna relazione tra i due soggetti.
ART. 26 - DELEGATI ALLA VENDITA NEL SICID
Con riferimento ai delegati al fine di permettere a questi ultimi di accedere telematicamente al provvedimento, si stabilisce in attesa della prevista unificazione degli applicativi SICID/SIECIC che gli stessi vengano caricati come CTU -data di nomina e di giuramento uguali, con indicazione nel quesito “trattasi di delega”-
	
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