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per via telematica da parte degli avvocati e della relazione finale del consulente tecnico. Non verranno invece stampati allegati ai predetti atti, nonché semplici istanze.
Verranno inoltre stampati tutti i provvedimenti del giudice ed i verbali. Non saranno richieste copie di cortesia agli avvocati di atti introduttivi\memorie\conclusionali; il consiglio dell’ordine degli avvocati si impegna a fornire congrua quantità di carta per consentire la stampa da parte della cancelleria di atti introduttivi\ memorie\conclusionali depositati telematicamente dalle parti.
ART. 24 - COME VERIFICARE CHE UN ATTO SIA NATIVAMENTE TELEMATICO
Al fine di verificare che un atto sia nativamente telematico e non una scansione di un atto cartaceo esistono varie tecniche, qui riportiamo le due principali
I.	Una volta aperto il pdf ingrandire il documento; se si tratta di documento scansionato i caratteri risulteranno sgranati.
II.	Sempre dopo aver aperto il documento provare a selezionare righe dell’atto; se questo risulta impossibile si tratta di documento scannerizzato.
ART. 25 - COSTITUZIONE DELL’AVVOCATO E SUO DOMICILATARIO
Come confermato dal Ministero/DGSIA (nota 22.5.2014) qualora il dominus (avvocato nominato dal cliente) abbia eletto domicilio presso un collega (mero domiciliatario) e qualora detto domiciliatario venga registrato come tale nell’apposita maschera in cancelleria, il sistema non fa comunque partire al suo indirizzo PEC alcuna comunicazione o notificazione telematica di cancelleria, né
	
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