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ARTICOLO 23
(Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza)
1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale".
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
6. Le disposizioni di coordinamento e finali
A chiusura dello schema, il titolo V detta le disposizioni di coordinamento e finali, le quali trovano la loro generale fonte di legittimazione nel criterio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge delega.
Posto che dell’articolo 22 — connesso alle neointrodotte circostanze attenuanti legate al risarcimento del danno — si è già detto a suo luogo (retro, § 4.2), l’articolo 23 novella l’articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l’articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di trasmissione agli uffici finanziari degli atti di indagine svolti in sede penale relativamente a reati tributari. L’attuale formulazione delle norme novellate — in base alla quale tale trasmissione può aversi solo «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto» — è stata per vero interpretata nel senso che l’autorizzazione stessa possa intervenire solo quando sia cessato il segreto investigativo in base alle norme del codice di procedura penale: prospettiva nella quale, peraltro, le disposizioni in questione non svolgono alcuna utile funzione, rendendo priva di ratio la stessa previsione di un provvedimento autorizzatorio. Valendosi dell’accennata delega al coordinamento, in correlazione all’enunciato principio di reciproca autonomia del processo penale e del procedimento amministrativo di accertamento (retro, § 5.2) — e tanto si rimarca in relazione all’invito della Commissione giustizia della Camera ad una ulteriore valutazione dell’ancoraggio della norma in rassegna ai criteri di delega — viene chiarito ora, per converso, che l’autorizzazione de qua può essere rilasciata dall’autorità giudiziaria anche in deroga alle generali disposizioni sul segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. In sostanza, nel concedere o negare la trasmissione, l’autorità giudiziaria potrà compiere, caso per caso, una valutazione comparativa dell’interesse a non diffondere comunque ante diem la conoscenza di atti che possono risultare cruciali per lo svolgimento delle indagini e quello contrapposto dell’amministrazione finanziaria ad avere pronta notizia di acquisizioni investigative suscettive di portare all’avvio di procedure di recupero di imposte o di applicazione di sanzioni.
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