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manomissione dei registratori di cassa. Va rilevato, in proposito, come la qualificazione penalistica di tali condotte non trovi più giustificazione nel nuovo sistema, trattandosi di violazioni «prodromiche» ad una dichiarazione mendace; pur tuttavia, non potrebbe procedersi all’abrogazione pura e semplice della norma incriminatrice, in quanto - diversamente che per altre ipotesi di reato - le violazioni in questione rimarrebbero sfornite di qualsiasi sanzione, anche sul piano amministrativo (assetto, questo, evidentemente inopportuno, trattandosi di comportamenti trasgressivi comunque di rilievo). L’ammontare della sanzione introdotta (da due milioni a quindici milioni di lire) è stato parametrato tenendo conto dell’importo delle sanzioni comminate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 45/98, pag. 7) per infrazioni di omologo disvalore.
ARTICOLO 24
(Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)
1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
6. Le disposizioni di coordinamento e finali L’articolo 24 sostituisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la sanzione penale attualmente comminata dall’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 per le condotte di
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