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convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17: in forza dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 1999 tale disposizione deve essere infatti oggetto di semplice depenalizzazione (depenalizzazione in fatto disposta dall’arti- colo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 — in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 8/2000, pag. 1).
Aderendo alle indicazioni delle Commissioni parlamentari — che hanno ventilato possibili vizi di costituzionalità delle soluzioni proposte, soprattutto sul piano dell’eccesso di delega, a fronte dell’abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie, imposta dall’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 205 del 1999 ed attuata dall’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 — sono state soppresse le disposizioni transitorie contenute nell’originario articolo 25 dello schema preliminare di decreto, che miravano ad individuare in modo puntuale, mediante speciali «criteri di raccordo» tra vecchie e nuove fattispecie, le norme incriminatrici applicabili ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Tale compito resterà pertanto affidato all’interprete, nel rispetto dei generali principi di cui all’articolo 2 del codice penale.
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