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passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).";
d) la parola: "fittizi", ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "inesistenti".
Art. 5.
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.";
b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".
Art. 6.
Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti contabili
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.".
Art. 7.
Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate
1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute o";
b) nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila".
Art. 8.
Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto
1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.».
Art. 9.
Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione
1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei
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