Page 154 - Microsoft Word - ReatiTributari.doc
P. 154

chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato e' commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.».
Art. 13.
Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».
Art. 14.
Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 15.
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive). - 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e' presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della metà quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni
154


































































































   152   153   154   155   156