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"non documentato" sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500".
2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000";
b) il comma 4 e' abrogato.
Art. 31.
Modifiche in materia di fatture per operazioni inesistenti
1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.".
Art. 32.
Decorrenza degli effetti e abrogazioni
1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" sono soppresse.
Art. 33.
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano il monitoraggio degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015 - In vigore dal 2/9/2015
Titolo I
ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
Art. 1
Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente
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