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1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.
Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.».
Art. 27.
Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute."; b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.".
Art. 28.
Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni
1. All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.".
Art. 29.
Modifiche in materia di imposta di bollo
1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 200";
b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.".
Art. 30.
Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) nel primo periodo, le parole: "lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.";
b) al comma 2: 1) nel primo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
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