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sostituite dalle seguenti: "dal centoventi al duecentoquaranta per cento".
Art. 19.
Associazioni sportive dilettantistiche
1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e" sono soppresse.
Art. 20.
Modifica dell'atto di recupero
1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonche' per il recupero delle relative sanzioni e interessi".
Art. 21.
Violazioni in materia di certificazione unica
1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".
Art. 22.
Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale
1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ",
con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".
Art. 23.
Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.».
Art. 24.
Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche del CAF o del professionista
1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del minimo".
Art. 25.
Procedimento di computo in diminuzione delle
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