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"con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le parole: ", alla conciliazione giudiziale" sono soppresse;
f) all'articolo 13: 1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il novantesimo"
a: "dall'errore;" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;";
2) nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle seguenti: ", b-ter) e b-quater)"; g) all'articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.".
h) all'articolo 23, comma 1, le parole: ", ancorche' non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi"; inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto o dalla" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla".
Art. 17.
Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.".
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1- bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
c) il comma 2 e' soppresso.
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.".
Art. 18.
Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro
1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.";
b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al quattrocento per cento" sono
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