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inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.";
p) all'articolo 14, comma 1, le parole da: ", salva" a: "versamento" sono soppresse; q) all'articolo 15: 1) nel comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2- bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.".
Art. 16.
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, le parole: "delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle
seguenti:
"dell'economia e delle finanze";
b) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 7:
1) nel comma 3, le parole: "La sanzione puo' essere" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento" sono inserite le seguenti: "di mediazione e di conciliazione";
2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4- bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della metà.";
d) all'articolo 11:
1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.";
2) il comma 4 e' abrogato;
3) nel comma 5, le parole da: "Quando" a: "grave, il", sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1";
4) nel comma 6, le parole da: "Per" a: "grave, la", sono sostituite dalla seguente: "La"; e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole:
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