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P. 13
Art.
3
Modifica
dell'articolo
317
del
codice
servizio
che,
abusando
della
sua
denaro
o
altra
utilità,
è
punito
con
la
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L’articolo
2
interviene
sull’articolo
317
del
codice
penale
in
materia
di
concussione.
Tale
reato,
a
legislazione
vigente,
punisce
con
la
reclusione
da
sei
a
dodici
anni
il
pubblico
ufficiale,
che,
abusando
della
sua
qualità
o
dei
suoi
poteri,
costringe
taluno
a
dare
o
a
promettere
indebitamente,
a
lui
o
ad
un
terzo,
denaro
od
altra
utilità.
Il
testo
licenziato
dalla
Commissione
si
limita
ad
ampliare
l’ambito
soggettivo
di
applicazione
ricomprendendovi
anche
“l’incaricato
di
un
pubblico
servizio”.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
Art.
317
(Concussione).
Il
pubblico
ufficiale
o
l'incaricato
di
un
pubblico
servizio
che,
abusando
della
sua
qualità
o
dei
suoi
poteri,
costringe
taluno
a
dare
o
a
promettere
indebitamente,
a
lui
o
a
un
terzo,
denaro
o
altra
utilità,
è
punito
con
la
reclusione
da
sei
a
dodici
anni.
penale,
in
materia
di
concussione
1.
L'articolo
317
del
codice
penale
èsostituito
dal
seguente:
«Art.
317
(Concussione).
-‐
Il
pubblico
ufficiale
o
l'incaricato
di
un
pubblico
qualità
o
dei
suoi
poteri,
costringe
taluno
a
dare
o
a
promettere
indebitamente,
a
lui
o
a
un
terzo,
reclusione
da
sei
a
dodici
anni».
13