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P. 11
Art.
2
Modifica
all'articolo
165
del
codice
penale,
in
materia
di
sospensione
condizionale
della
pena
1.
Dopo
il
terzo
comma
dell'articolo
165
del
codice
penale
è
inserito
il
seguente:
«Nei
casi
di
condanna
per
i
reati
previsti
dagli
articoli
314,
317,
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater,
320
e
322-‐ bis,
la
sospensione
condizionale
della
pena
è
comunque
subordinata
al
pagamento
di
una
somma
equivalente
al
profitto
del
reato
ovvero
all'ammontare
di
quanto
indebitamente
percepito
dal
pubblico
ufficiale
o
dall'incaricato
di
un
pubblico
servizio,
a
titolo
di
riparazione
pecunaria
in
favore
dell'amministrazione
lesa
dalla
condotta
del
pubblico
ufficiale
o
dell'incaricato
di
un
pubblico
servizio,
ovvero,
nel
caso
di
cui
all'articolo
319-‐ ter,
in
favore
dell'amministrazione
della
giustizia,
fermo
restando
il
diritto
all'ulteriore
eventuale
risarcimento
del
danno».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
La
nota
non
reca
alcun
commento
perché
la
disposizione
è
stata
inserita
successivamente.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
Art.
165.
(Obblighi
del
condannato).
La
sospensione
condizionale
della
pena
può
essere
subordinata
all'adempimento
dell'obbligo
delle
restituzioni,
al
11
pagamento
della
somma
liquidata
a
titolo
di
risarcimento
del
danno
o
provvisoriamente
assegnata
sull'ammontare
di
esso
e
alla
pubblicazione
della
sentenza
a
titolo
di
riparazione
del
danno;
può
altresì
essere
subordinata,
salvo
che
la
legge
disponga
altrimenti,
all'eliminazione
delle
conseguenze
dannose
o
pericolose
del
reato,
ovvero,
se
il
condannato
non
si
oppone,
alla
prestazione
di
attività
non
retribuita
a
favore
della
collettività
per
un
tempo
determinato
comunque
non
superiore
alla
durata
della
pena
sospesa,
secondo
le
modalità
indicate
dal
giudice
nella
sentenza
di
condanna.
La
sospensione
condizionale
della
pena,
quando
è
concessa
a
persona
che
ne
ha
già
usufruito,
deve
essere
subordinata
all'adempimento
di
uno
degli
obblighi
previsti
nel
comma
precedente.
La
disposizione
del
secondo
comma
non
si
applica
qualora
la
sospensione
condizionale
della
pena
sia
stata
concessa
ai
sensi
del
quarto
comma
dell'articolo
163.
Nei
casi
di
condanna
per
i
reati
previsti
dagli
articoli
314,
317,
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater,
320
e
322-‐bis,
la
sospensione
condizionale
della
pena
è
comunque
subordinata
al
pagamento
di
una
somma
equivalente
al
profitto
del
reato
ovvero
all'ammontare
di
quanto
indebitamente
percepito
dal
pubblico
ufficiale
o
dall'incaricato
di
un
pubblico
servizio,
a
titolo
di
riparazione
pecunaria
in
favore
dell'amministrazione
lesa
dalla
condotta
del
pubblico
ufficiale
o
dell'incaricato
di
un
pubblico
servizio,
ovvero,
nel
caso
di
cui
all'articolo
319-‐ter,
in
favore
dell'amministrazione
della
giustizia,
fermo
restando
il
diritto
all'ulteriore
eventuale
risarcimento
del
danno.
Il
giudice
nella
sentenza
stabilisce
il
termine
entro
il
quale
gli
obblighi
devono
essere
adempiuti.