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funzione).
Il
pubblico
ufficiale
che,
per
l'esercizio
delle
sue
funzioni
o
dei
suoi
poteri,
indebitamente
riceve,
per
sè
o
per
un
terzo,
denaro
o
altra
utilità
o
ne
accetta
la
promessa
è
punito
con
la
reclusione
da
uno
a
sei
anni.
Art.
319.
(Corruzione
per
un
atto
contrario
ai
doveri
d'ufficio).
Il
pubblico
ufficiale
che,
per
omettere
o
ritardare
o
per
aver
omesso
o
ritardato
un
atto
del
suo
ufficio,
ovvero
per
compiere
o
per
aver
compiuto
un
atto
contrario
ai
doveri
di
ufficio,
riceve,
per
sè
o
per
un
terzo,
denaro
od
altra
utilità,
o
ne
accetta
la
promessa,
è
punito
con
la
reclusione
da
sei
a
dieci
anni.
Art.
319-‐ter.
(Corruzione
in
atti
giudiziari).
Se
i
fatti
indicati
negli
articoli
318
e
319
sono
commessi
per
favorire
o
danneggiare
una
parte
in
un
processo
civile,
penale
o
amministrativo,
si
applica
la
pena
della
reclusione
da
sei
a
dodici
anni.
Se
dal
fatto
deriva
l'ingiusta
condanna
di
taluno
alla
reclusione
non
superiore
a
cinque
anni,
la
pena
è
della
reclusione
da
sei
a
quattordici
anni;
se
deriva
l'ingiusta
condanna
alla
reclusione
superiore
a
cinque
anni
o
all'ergastolo,
la
pena
è
della
reclusione
da
otto
a
venti
anni.
Art.
319-‐quater.
(Induzione
indebita
a
dare
o
promettere
utilità).
Salvo
che
il
fatto
costituisca
più
grave
reato,
il
pubblico
ufficiale
o
l'incaricato
di
pubblico
servizio
che,
abusando
della
sua
qualità
o
dei
suoi
poteri,
induce
taluno
a
dare
o
a
promettere
indebitamente,
a
lui
o
a
un
terzo,
denaro
o
altra
utilità
è
punito
con
la
reclusione
da
sei
anni
a
dieci
anni
e
sei
mesi.
Nei
casi
previsti
dal
primo
comma,
chi
dà
o
promette
denaro
o
altra
utilità
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
tre
anni.
Art.
323-‐bis.
(Circostanze
attenuanti).
Se
i
fatti
previsti
dagli
articoli
314,
316,
316-‐ bis,
316-‐ter,
317,
318,
319,
319-‐quater,
320,
322,
322-‐bis
e
323
sono
di
particolare
tenuità,
le
pene
sono
diminuite.
Per
i
delitti
previsti
dagli
articoli
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater,
320,
321,
322
e
322-‐bis,
per
chi
si
sia
efficacemente
adoperato
per
evitare
che
l'attività
delittuosa
sia
portata
a
conseguenze
ulteriori,
per
assicurare
le
prove
dei
reati
e
per
l'individuazione
degli
altri
responsabili
ovvero
per
il
sequestro
delle
somme
o
altre
utilità
trasferite,
la
pena
è
diminuita
da
un
terzo
a
due
terzi.
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