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a
otto
anni,
che
la
lettera
in
esame
propone
di
aumentare
a
"da
sei
a
dieci
anni
e
sei
mesi".
La
lettera
h)
introduce
un
ulteriore
comma
all’articolo
323-‐bis
del
codice
penale
(circostanza
attenuante).
Il
comma
aggiuntivo
prevede,
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
318
(corruzione
per
l'esercizio
della
funzione),
319
(corruzione
per
un
atto
contrario
ai
doveri
d'ufficio),
319-‐ter
(corruzione
in
atti
giudiziari),
319-‐quater
(induzione
a
dare
o
promettere
utilità),
320
(corruzione
di
persona
incaricata
di
un
pubblico
servizio),
321
(pene
per
il
corruttore),
322
(Istigazione
alla
corruzione)
e
322-‐bis
(peculato,
concussione,
induzione
indebita
dare
o
promettere
utilità,
corruzione
e
istigazione
alla
corruzione
di
membri
degli
organi
delle
Comunità
europee
e
di
funzionari
delle
Comunità
europee
e
di
Stati
esteri),
una
diminuzione
della
pena
da
un
terzo
alla
metà
per
chi
si
sia
efficacemente
adoperato
per
evitare
che
l'attività
delittuosa
venga
portata
a
conseguenze
ulteriori,
per
assicurare
le
prove
dei
reati
e
per
l'individuazione
degli
altri
responsabili
ovvero
per
il
sequestro
delle
somme
o
altre
utilità
trasferite.
Conseguentemente
a
tale
modifica
il
testo
del
disegno
di
legge
propone
una
modifica
-‐di
coordinamento-‐
alla
rubrica
della
disposizione
(circostanze
attenuanti).
Testo
collazionato
delle
disposizioni
modificate
Art.
32-‐ter.
(Incapacità
di
contrattare
con
la
pubblica
amministrazione).
L'incapacità
di
contrattare
con
la
pubblica
amministrazione
importa
il
divieto
di
concludere
contratti
con
la
pubblica
amministrazione,
salvo
che
per
ottenere
le
prestazioni
di
un
pubblico
servizio.
Essa
non
può
avere
durata
inferiore
ad
un
anno
né
superiore
a
cinque
anni.
Art.
32-‐quinquies.
(Casi
nei
quali
alla
condanna
consegue
l'estinzione
del
rapporto
di
lavoro
o
di
impiego).
Salvo
quanto
previsto
dagli
articoli
29
e
31,
la
condanna
alla
reclusione
per
un
tempo
non
inferiore
a
due
anni
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
314,
primo
comma,
317,
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater,
primo
comma,
e
320
importa
altresì
l'estinzione
del
rapporto
di
lavoro
o
di
impiego
nei
confronti
del
dipendente
di
amministrazioni
od
enti
pubblici
ovvero
di
enti
a
prevalente
partecipazione
pubblica.
Art.
35.
(Sospensione
dall'esercizio
di
una
professione
o
di
un'arte).
La
sospensione
dall'esercizio
di
una
professione
o
di
un'arte
priva
il
condannato
della
capacità
di
esercitare,
durante
la
sospensione,
una
professione,
arte,
industria,
o
un
commercio
o
mestiere,
per
i
quali
è
richiesto
uno
speciale
permesso
o
una
speciale
abilitazione,
autorizzazione
o
licenza
dell'autorità.
La
sospensione
dall'esercizio
di
una
professione
o
di
un'arte
non
può
avere
una
durata
inferiore
a
tre
mesi,
nè
superiore
a
tre
anni.
Essa
consegue
a
ogni
condanna
per
contravvenzione,
che
sia
commessa
con
abuso
della
professione,
arte,
industria,
o
del
commercio
o
mestiere,
ovvero
con
violazione
dei
doveri
ad
essi
inerenti,
quando
la
pena
inflitta
non
è
inferiore
a
un
anno
d'arresto.
Art.
314.
(Peculato).
Il
pubblico
ufficiale
o
l'incaricato
di
un
pubblico
servizio,
che,
avendo
per
ragione
del
suo
ufficio
o
servizio
il
possesso
o
comunque
la
disponibilità
di
denaro
o
di
altra
cosa
mobile
altrui,
se
ne
appropria,
è
punito
con
la
reclusione
da
quattro
anni
a
dieci
anni
e
sei
mesi.
Si
applica
la
pena
della
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni
quando
il
colpevole
ha
agito
al
solo
scopo
di
fare
uso
momentaneo
della
cosa,
e
questa,
dopo
l'uso
momentaneo,
è
stata
immediatamente
restituita.
Art.
318.
(Corruzione
per
l'esercizio
della
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