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2)
al
secondo
comma,
le
parole:
«da
Capo
I
cinque
a
dodici
anni»
sono
sostituite
Disposizioni
in
materia
di
delitti
contro
dalle
seguenti:
«da
sei
a
quattordici
la
pubblica
amministrazione,
di
anni»
e
le
parole:
«da
sei
a
venti
anni»
associazioni
di
tipo
mafioso,
nonchè
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
ulteriori
modifiche
al
codice
di
otto
a
venti
anni»;
procedura
penale,
alle
relative
norme
h)
all'articolo
319-‐quater,
primo
di
attuazione
e
alla
legge
6
novembre
comma,
le
parole:
«da
tre
a
otto
anni»
2012,
n.
190.
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
sei
Art.
1
Modifiche
alla
disciplina
sanzionatoria
in
materia
di
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione.
1.
Al
codice
penale
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
32-‐ter,
secondo
comma,
la
parola:
«tre»
è
sostituita
dalla
seguente:
«cinque»;
b)
all'articolo
32-‐quinquies,
la
parola:
«tre»
è
sostituita
dalla
seguente:
«due»;
c)
all'articolo
35,
secondo
comma,
le
parole:
«quindici
giorni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«tre
mesi»
e
le
parole:
«due
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«tre
anni»;
d)
all'articolo
314,
primo
comma,
le
parole:
«da
quattro
a
dieci
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
quattro
anni
a
dieci
anni
e
sei
mesi»;
e)
all'articolo
318,
le
parole:
«da
uno
a
cinque
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
uno
a
sei
anni»;
f)
all'articolo
319,
le
parole:
«da
quattro
a
otto
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
sei
a
dieci
anni»;
g)
all'articolo
319-‐ter:
1)
al
primo
comma,
le
parole:
«da
quattro
a
dieci
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
sei
a
dodici
anni»;
anni
a
dieci
anni
e
sei
mesi»;
i)
all'articolo
323-‐bis:
1)
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
comma:
«Per
i
delitti
previsti
dagli
articoli
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater,
320,
321,
322
e
322-‐bis,
per
chi
si
sia
efficacemente
adoperato
per
evitare
che
l'attività
delittuosa
sia
portata
a
conseguenze
ulteriori,
per
assicurare
le
prove
dei
reati
e
per
l'individuazione
degli
altri
responsabili
ovvero
per
il
sequestro
delle
somme
o
altre
utilità
trasferite,
la
pena
è
diminuita
da
un
terzo
a
due
terzi»;
2)
la
rubrica
è
sostituita
dalla
seguente:
«Circostanze
attenuanti».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
Il
Capo
I
(articoli
1-‐7)
reca
disposizioni
in
materia
di
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione,
di
associazioni
di
tipo
mafioso,
nonché
ulteriori
modifiche
al
codice
di
procedura
penale,
alle
relative
norme
di
attuazione
e
alla
legge
6
novembre
2012,
n.
190
(cd.
Legge
Severino).
L’articolo
1,
comma
1,
reca
modifiche
alla
disciplina
sanzionatoria
in
materia
di
reati
di
corruzione.
In
particolare,
la
lettera
a)
interviene
sul
secondo
comma
dell'articolo
32-‐ter
del
codice
penale,
relativo
all'incapacità
di
contrattare
con
la
pubblica
amministrazione,
la
quale
comporta
il
divieto
di
concludere
7