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P. 5
§
1.
Legge
27
maggio
2015,
n.
69
Disposizioni
in
materia
di
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione,
di
associazioni
di
tipo
mafioso
e
di
falso
in
bilancio
Pubblicato
in
Gazzetta
Ufficiale
n.
124
del
30-‐5-‐2015
Entrato
in
vigore
il
14-‐6-‐2015
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato1
La
Commissione
giustizia
ha
avviato,
il
5
giugno
2013,
l'esame
del
disegno
di
legge
n.
19
(Grasso
e
altri),
cui
sono
state
successivamente
abbinate
le
proposte
di
legge
n.
657
(Lumia
e
altri);
n.
711
(De
Cristofaro
e
altri);
n.
810
(Lumia
e
altri);
n.
846
(Airola
e
altri);
n.
847
(Cappelletti
e
altri);
n.
851
(Giarrusso
e
altri)
e
n.
868
(Buccarella
e
altri).
Per
l’istruttoria
legislativa
la
Commissione
ha
svolto
un
ciclo
di
audizioni,
in
sede
di
ufficio
di
presidenza
integrato
dai
rappresentanti
dei
gruppi.
Sono
stati
auditi
il
dott.
Francesco
Greco,
Presidente
del
gruppo
di
studio
sull'autoriciclaggio
e
il
cons.
Roberto
Garofoli,
Presidente
della
Commissione
ministeriale
per
l'elaborazione
di
misure
per
la
prevenzione
della
corruzione.
Il
14
maggio
2014
è
stato
adottato
dalla
Commissione
un
testo
unificato
elaborato
dal
relatore.
Tale
testo
si
componeva
di
tre
Capi,
recanti
rispettivamente
norme
per
il
contrasto
della
corruzione
(articoli
1-‐3),
norme
in
materia
di
riciclaggio
e
autoriciclaggio
(articoli
4-‐6)
e
disposizioni
penali
in
tema
di
società
e
consorzi
(articoli
7
e
8).
Il
testo
unificato
è
stato
oggetto
di
1
Si
tratta
della
nota
n.
60
redatta
a
cura
di
C.
Andreuccioli
sui
disegni
di
legge
AA.SS.
nn.
19,
657,
711,
846,
847,
851,
868-A
"Disposizioni
in
materia
di
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione,
associazioni
di
tipo
mafioso
e
falso
in
bilancio".
5
significative
modifiche
nel
corso
dell’esame
in
sede
referente,
le
quali
si
sono
sostanziate
oltre
che
in
interventi
correttivi
e
integrativi
delle
norme
dei
Capi
I
e
III,
anche
nella
integrale
soppressione
delle
disposizioni
in
materia
di
riciclaggio
e
autoriciclaggio.
Le
modifiche
apportate
hanno
tenuto
conto
non
solo
delle
misure
previste
dalla
legge
sul
rientro
dei
capitali
dall’estero
(legge
15
dicembre
2014,
n.
186),
quali
l’introduzione
nell’ordinamento
del
reato
di
autoriciclaggio2,
ma
anche
degli
interventi
in
materia
penale
contemplati
dal
disegno
di
2
Art.
648-ter.
1.
-
(Autoriciclaggio).
Si
applica
la
pena
della
reclusione
da
due
a
otto
anni
e
della
multa
da
euro
5.000
a
euro
25.000
a
chiunque,
avendo
commesso
o
concorso
a
commettere
un
delitto
non
colposo,
impiega,
sostituisce,
trasferisce,
in
attività
economiche,
finanziarie,
imprenditoriali
o
speculative,
il
denaro,
i
beni
o
le
altre
utilità
provenienti
dalla
commissione
di
tale
delitto,
in
modo
da
ostacolare
concretamente
l'identificazione
della
loro
provenienza
delittuosa.
Si
applica
la
pena
della
reclusione
da
uno
a
quattro
anni
e
della
multa
da
euro
2.500
a
euro
12.500
se
il
denaro,
i
beni
o
le
altre
utilità
provengono
dalla
commissione
di
un
delitto
non
colposo
punito
con
la
reclusione
inferiore
nel
massimo
a
cinque
anni.
Si
applicano
comunque
le
pene
previste
dal
primo
comma
se
il
denaro,
i
beni
o
le
altre
utilità
provengono
da
un
delitto
commesso
con
le
condizioni
o
le
finalità
di
cui
all'articolo
7
del
decreto-legge
13
maggio
1991,
n.
152,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
12
luglio
1991,
n.
203,
e
successive
modificazioni.
Fuori
dei
casi
di
cui
ai
commi
precedenti,
non
sono
punibili
le
condotte
per
cui
il
denaro,
i
beni
o
le
altre
utilità
vengono
destinate
alla
mera
utilizzazione
o
al
godimento
personale.
La
pena
e'
aumentata
quando
i
fatti
sono
commessi
nell'esercizio
di
un'attività
bancaria
o
finanziaria
o
di
altra
attività
professionale.
La
pena
è
diminuita
fino
alla
metà
per
chi
si
sia
efficacemente
adoperato
per
evitare
che
le
condotte
siano
portate
a
conseguenze
ulteriori
o
per
assicurare
le
prove
del
reato
e
l'individuazione
dei
beni,
del
denaro
e
delle
altre
utilità
provenienti
dal
delitto.
Si
applica
l'ultimo
comma
dell'articolo
648.