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P. 15
Art.
4
Introduzione
dell'articolo
322-‐quater
del
codice
penale,
in
materia
di
utilità),
320(corruzione
di
persona
incaricata
di
un
pubblico
servizio)
e
322-‐bis
(peculato,
concussione,
induzione
indebita
dare
o
promettere
utilità,
corruzione
e
istigazione
alla
corruzione
di
membri
degli
organi
delle
riparazione
pecuniaria
Comunità
europee
e
di
funzionari
delle
1.
Dopo
l'articolo
322-‐ter
del
codice
penale
è
inserito
il
seguente:
«Art.
322-‐quater
(Riparazione
pecuniaria).
-‐
Con
la
sentenza
di
Comunità
europee
e
di
Stati
esteri)
del
codice
penale,
venga
sempre
ordinato
il
pagamento
di
una
somma
pari
all'ammontare
di
quanto
indebitamente
ricevuto
dal
pubblico
ufficiale
o
dall'incaricato
di
un
pubblico
servizio
a
titolo
di
riparazione
pecuniaria
in
favore
condanna
per
i
reati
previsti
dagli
dell'amministrazione
cui
il
pubblico
ufficiale
o
articoli
314,
317,
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater,
320
e
322-‐bis,
è
sempre
ordinato
il
pagamento
di
una
somma
pari
all'ammontare
di
quanto
indebitamente
ricevuto
dal
pubblico
ufficiale
o
dall'incaricato
di
un
pubblico
servizio
a
titolo
di
riparazione
pecuniaria
in
favore
dell'amministrazione
cui
il
pubblico
ufficiale
o
l'incaricato
di
un
pubblico
servizio
appartiene,
ovvero,
nel
caso
di
cui
all'articolo
319-‐ter,
in
favore
dell'amministrazione
della
giustizia,
restando
impregiudicato
il
diritto
al
risarcimento
del
danno».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L’articolo
3
introduce
una
nuova
disposizione,
l’articolo
322-‐quater,
nel
codice
penale
in
materia
di
riparazione
pecuniaria.
Il
nuovo
articolo
prevede
che,
con
la
sentenza
di
condanna
ovvero
con
la
sentenza
di
applicazione
della
pena
ai
sensi
dell'articolo
444
del
codice
di
procedura
penale,
per
i
reati
previsti
dagli
articoli
314(peculato),
317(concussione),
318
(corruzione
per
l’esercizio
della
funzione),
319
(corruzione
per
un
atto
contrario
ai
doveri
d’ufficio),
319-‐ ter(corruzione
in
atti
giudiziari),
319-‐quater
(induzione
indebita
a
dare
o
promettere
l'incaricato
di
un
pubblico
servizio
appartiene,
ovvero,
nel
caso
di
cui
all'articolo
319-‐ter
(corruzione
in
atti
giudiziari),
in
favore
dell'amministrazione
della
giustizia,
restando
impregiudicato
il
diritto
al
risarcimento
del
danno.
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