Page 17 - Microsoft Word - AntiCorruzione.doc
P. 17
1.
All'articolo
416-‐bis
del
codice
a)
al
primo
comma,
le
parole:
«da
reclusione
"da
nove
a
quattordici
anni"
vengono
punite
con
una
pena
detentiva
"
da
dodici
a
diciotto
anni"
.
La
lettera
c),
infine,
modifica
il
quarto
comma
dell'articolo
416-‐bis
del
codice
penale,
innalzando
le
pene
ivi
previste
per
la
fattispecie
incriminatrice
di
associazione
armata.
Il
quarto
comma
nella
formulazione
vigente
sanziona
con
la
pena
detentiva
da
nove
a
quindici
anni
la
partecipazione
all'associazione
mafiosa
armata
e
con
la
pena
della
reclusione
dai
dodici
ai
ventiquattro
anni
la
promozione,
direzione
o
organizzazione
della
medesima.
Il
testo
all'esame
dell'Aula,
inasprendo
il
quadro
sanzionatorio,
prevede
la
pena
della
reclusione
dodici
a
venti
anni
per
il
partecipe
e
da
quindici
a
ventisei
anni
per
i
promotori.
Art.
5
Associazioni
di
tipo
mafioso,
anche
straniere
penale
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
sette
a
dodici
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
dieci
a
quindici
anni»;
b)
al
secondo
comma,
le
parole:
«da
nove
a
quattordici
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
dodici
a
diciotto
anni»;
c)
al
quarto
comma,
le
parole:
«da
Testo
collazionato
della
disposizione
nove
a
quindici
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«da
dodici
a
venti
anni»
e
le
parole:
«da
dodici
a
ventiquattro
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L'articolo
4
interviene
sul
reato
di
associazione
di
tipo
mafioso,
di
cui
all'articolo
416-‐bis
del
codice
penale
inasprendone
il
quadro
sanzionatorio.
In
particolare
la
disposizione,
alla
lettera
a),
interviene
sul
primo
comma
dell’articolo
416-‐ bis
del
codice
penale,
il
quale,
nella
formulazione
vigente,
punisce
con
la
reclusione
da
sette
a
dodici
anni"chiunque
fa
parte
di
un'associazione
di
tipo
mafioso".
Il
provvedimento
eleva
la
pena
detentiva
per
tale
fattispecie
a
"da
dieci
a
quindici
anni".
La
lettera
b)
della
disposizione
interviene
sul
secondo
comma
dell'articolo
416-‐bis
del
codice
penale
aumentando
la
pena
detentiva
da
comminarsi
a
coloro
che
promuovono
o
dirigono
o
organizzano
l'associazione.
Tali
condotte
attualmente
sanzionate
con
la
modificata
Art.
416-‐bis.
(Associazioni
di
tipo
mafioso
anche
straniere).
Chiunque
fa
parte
di
un'associazione
di
tipo
mafioso
formata
da
tre
o
più
persone,
è
punito
con
la
reclusione
da
dieci
a
quindici
anni.
Coloro
che
promuovono,
dirigono
o
organizzano
l'associazione
sono
puniti,
per
ciò
solo,
con
la
reclusione
da
dodici
a
diciotto
anni.
L'associazione
è
di
tipo
mafioso
quando
coloro
che
ne
fanno
parte
si
avvalgono
della
forza
di
intimidazione
del
vincolo
associativo
e
della
condizione
di
assoggettamento
e
di
omertà
che
ne
deriva
per
commettere
delitti,
per
acquisire
in
modo
diretto
o
indiretto
la
gestione
o
comunque
il
controllo
di
attività
economiche,
di
concessioni,
di
autorizzazioni,
appalti
e
servizi
pubblici
o
per
realizzare
profitti
o
vantaggi
ingiusti
per
sè
o
per
altri,
ovvero
al
fine
di
impedire
od
ostacolare
il
libero
esercizio
del
voto
o
di
procurare
voti
a
sè
o
ad
altri
in
occasione
di
consultazioni
elettorali.
Se
l'associazione
è
armata
si
applica
la
pena
della
reclusione
da
dodici
a
venti
anni
nei
«da
quindici
a
ventisei
anni».
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