Page 19 - Microsoft Word - AntiCorruzione.doc
P. 19
319,
319-‐ter,
319-‐quater
e
322-‐bis
del
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L’articolo
5
reca
modifiche
in
materia
di
applicazione
della
pena
su
richiesta
delle
parti,
introducendo
nell’articolo
444
del
codice
di
procedura
penale,
il
nuovo
comma
1-‐ter.
La
nuova
disposizione
condiziona
l’accesso
al
patteggiamento,
con
riguardo
ai
procedimenti
per
i
delitti
previsti
dagli
articoli
314(peculato),
317(concussione),
318(corruzione
per
l’esercizio
della
funzione),
319(corruzione
per
un
atto
contrario
ai
doveri
d’ufficio),
319-‐ter(corruzione
in
atti
giudiziari),
319-‐quater
(induzione
indebita
a
dare
o
promettere
altra
utilità)e
322-‐bis
(Peculato,
concussione,
induzione
indebita
dare
o
promettere
utilità,
corruzione
e
istigazione
alla
corruzione
di
membri
degli
organi
delle
Comunità
europee
e
di
funzionari
delle
Comunità
europee
e
di
Stati
esteri),
alla
restituzione
integrale
del
prezzo
o
del
profitto
del
reato.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
19
Art.
444.
(Applicazione
della
pena
su
richiesta).
1.
L'imputato
e
il
pubblico
ministero
possono
chiedere
al
giudice
l'applicazione,
nella
specie
e
nella
misura
indicata,
di
una
sanzione
sostitutiva
o
di
una
pena
pecuniaria,
diminuita
fino
a
un
terzo,
ovvero
di
una
pena
detentiva
quando
questa,
tenuto
conto
delle
circostanze
e
diminuita
fino
a
un
terzo,
non
supera
cinque
anni
soli
o
congiunti
a
pena
pecuniaria.
1-‐bis.
Sono
esclusi
dall'applicazione
del
comma
1
i
procedimenti
per
i
delitti
di
cui
all'articolo
51,
commi
3-‐bis
e
3-‐quater,
i
procedimenti
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
600-‐bis,
600-‐quater,
primo,
secondo,
terzo
e
quinto
comma,
600-‐quater,
secondo
comma,
600-‐quater.1,
relativamente
alla
condotta
di
produzione
o
commercio
di
materiale
pornografico,
600-‐quinquies,
nonchè
609-‐bis,
609-‐ter,
609-‐quater
e
609-‐ octies
del
codice
penale,
nonché
quelli
contro
coloro
che
siano
stati
dichiarati
delinquenti
abituali,
professionali
e
per
tendenza,
o
recidivi
ai
sensi
dell'articolo
99,
quarto
comma,
del
codice
penale,
qualora
la
pena
superi
due
anni
soli
o
congiunti
a
pena
pecuniaria.
1-‐ter.
Nei
procedimenti
per
i
delitti
previsti
dagli
articoli
314,
317,
318,
319,
319-‐ ter,
319-‐quater
e
322-‐bis
del
codice
penale,
l'ammissibilita'
della
richiesta
di
cui
al
comma
1
è
subordinata
alla
restituzione
integrale
del
prezzo
o
del
profitto
del
reato.
2.
Se
vi
è
il
consenso
anche
della
parte
che
non
ha
formulato
la
richiesta
e
non
deve
essere
pronunciata
sentenza
di
proscioglimento
a
norma
dell'articolo
129,
il
giudice,
sulla
base
degli
atti,
se
ritiene
corrette
la
qualificazione
giuridica
del
fatto,
l'applicazione
e
la
comparazione
delle
circostanze
prospettate
dalle
parti,
nonchè
congrua
la
pena
indicata,
ne
dispone
con
sentenza
l'applicazione
enunciando
nel
dispositivo
che
vi
e'
stata
la
richiesta
delle
parti.
Se
vi
e'
costituzione
di
parte
civile,
il
giudice
non
decide
sulla
relativa
domanda;
l'imputato
e'
tuttavia
condannato
al
Art.
6
Integrazione
dell'articolo
444
del
codice
di
procedura
penale,
in
materia
di
applicazione
della
pena
su
richiesta
delle
parti
1.
All'articolo
444
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
il
comma
1-‐bis
è
inserito
il
seguente:
«1-‐ter.
Nei
procedimenti
per
i
delitti
previsti
dagli
articoli
314,
317,
318,
codice
penale,
l'ammissibilità
della
richiesta
di
cui
al
comma
1
è
subordinata
alla
restituzione
integrale
del
prezzo
o
del
profitto
del
reato».