Page 21 - Microsoft Word - AntiCorruzione.doc
P. 21
Informazione
sull'esercizio
dell'azione
1.
All'articolo
129,
comma
3,
delle
«Quando
esercita
l'azione
penale
per
i
322,
322-‐bis,
346-‐bis,
353
e
353-‐bis
353
(turbata
libertà
degli
incanti)
e
353-‐bis
(turbata
libertà
del
procedimento
di
scelta
del
contraente)
del
codice
penale,
il
PM
è
tenuto
a
dare
notizia
della
imputazione
al
Presidente
dell’Autorità
nazionale
anticorruzione.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
Art.
129.
(Informazioni
sull'azione
penale).
1.
Quando
esercita
l'azione
penale
nei
confronti
di
un
impiegato
dello
Stato
o
di
altro
ente
pubblico,
il
pubblico
ministero
informa
l'autorità
da
cui
l'impiegato
dipende,
dando
notizia
dell'imputazione.
Quando
si
tratta
di
personale
dipendente
dai
servizi
per
le
informazioni
e
la
sicurezza
militare
o
democratica,
ne
da'
comunicazione
anche
Art.
7
penale
per
i
fatti
di
corruzione
norme
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale,
di
cui
al
decreto
legislativo
28
luglio
1989,
n.
271,
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
delitti
di
cui
agli
articoli
317,
318,
319,
319-‐bis,
319-‐ter,
319-‐quater,
320,
321,
del
codice
penale,
il
pubblico
ministero
informa
il
presidente
al
comitato
parlamentare
per
i
servizi
di
informazione
e
sicurezza
e
per
il
segreto
di
dell'Autorità
nazionale
anticorruzione,
dando
notizia
dell'imputazione».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L’articolo
6,
introducendo
un
nuovo
periodo
al
comma
3
dell’articolo
129
delle
disp.
att.
del
c.p.p.,
prevede
un
ulteriore
specifico
obbligo
informativo,
successivo
all’esercizio
dell’azione
penale,
in
capo
al
PM:
nel
caso
di
esercizio
dell’azione
penale
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
317
(concussione),
318
(corruzione
per
l’esercizio
della
funzione),
319
(corruzione
per
un
atto
contrario
ai
doveri
d’ufficio),
319-‐bis(circostanze
aggravanti)
,
319-‐ter
(corruzione
in
atti
giudiziari),
319-‐quater
(induzione
indebita
a
dare
o
promettere
altra
utilità),
320
(corruzione
di
persona
incaricata
di
un
pubblico
servizio),
321
(pene
per
il
corruttore),
322
(istigazione
alla
corruzione),
322-‐bis
(Peculato,
concussione,
induzione
indebita
dare
o
promettere
utilità,
corruzione
e
istigazione
alla
corruzione
di
membri
degli
organi
delle
Comunità
europee
e
di
funzionari
delle
Comunità
europee
e
di
Stati
esteri),
346-‐bis
(traffico
di
influenze
illecite),
21
Stato.
2.
Quando
l'azione
penale
è
esercitata
nei
confronti
di
un
ecclesiastico
o
di
un
religioso
del
culto
cattolico,
l'informazione
e'
inviata
all'Ordinario
della
diocesi
a
cui
appartiene
l'imputato.
3.
Quando
esercita
l'azione
penale
per
un
reato
che
ha
cagionato
un
danno
per
l'erario,
il
pubblico
ministero
informa
il
procuratore
generale
presso
la
Corte
dei
conti,
dando
notizia
della
imputazione.
Quando
esercita
l'azione
penale
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
317,
318,
319,
319-‐bis,
319-‐ter,
319-‐quater,
320,
321,
322,
322-‐ bis,
346-‐bis,
353
e
353-‐bis
del
codice
penale,
il
pubblico
ministero
informa
il
presidente
dell'Autorità
dando
nazionale
notizia
anticorruzione,
dell'imputazione.
3-‐bis.
Il
pubblico
ministero
invia
la
informazione
contenente
la
indicazione
delle
norme
di
legge
che
si
assumono
violate
anche
quando
taluno
dei
soggetti
indicati
nei
commi
1
e
2
e'
stato
arrestato
o
fermato
ovvero
si
trova
in
stato
di
custodia
cautelare.
3-‐ter.
Quando
esercita
l'azione
penale
per
i
reati
previsti
nel
decreto