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legislativo
3
aprile
2006,
n.
152,
ovvero
per
i
reati
previsti
dal
codice
penale
o
da
leggi
speciali
comportanti
un
pericolo
o
un
pregiudizio
per
l'ambiente,
il
pubblico
ministero
informa
il
Ministero
dell'ambiente
e
della
tutela
del
territorio
e
del
mare
e
la
Regione
nel
cui
territorio
i
fatti
si
sono
verificati.
Qualora
i
reati
di
cui
al
primo
periodo
arrechino
un
concreto
pericolo
alla
tutela
della
salute
o
alla
sicurezza
agroalimentare,
il
pubblico
ministero
informa
anche
il
Ministero
della
salute
o
il
Ministero
delle
politiche
agricole
alimentari
e
forestali.
Il
pubblico
ministero,
nell'informazione,
indica
le
norme
di
legge
che
si
assumono
violate.
Le
sentenze
e
i
provvedimenti
definitori
di
ciascun
grado
di
giudizio
sono
trasmessi
per
estratto,
a
cura
della
cancelleria
del
giudice
che
ha
emesso
i
provvedimenti
medesimi,
alle
amministrazioni
indicate
nei
primi
due
periodi
del
presente
comma.
I
procedimenti
di
competenza
delle
amministrazioni
di
cui
ai
periodi
precedenti,
che
abbiano
ad
oggetto,
in
tutto
o
in
parte,
fatti
in
relazione
ai
quali
procede
l'autorità
giudiziaria,
possono
essere
avviati
o
proseguiti
anche
in
pendenza
del
procedimento
penale,
in
conformità
alle
norme
vigenti.
Per
le
infrazioni
di
maggiore
gravità,
sanzionate
con
la
revoca
di
autorizzazioni
o
con
la
chiusura
di
impianti,
l'ufficio
competente,
nei
casi
di
particolare
complessità
dell'accertamento
dei
fatti
addebitati,
può
sospendere
il
procedimento
amministrativo
fino
al
termine
di
quello
penale,
salva
la
possibilità
di
adottare
strumenti
cautelari.
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