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P. 23
Art.
8
Modifiche
alla
legge
6
novembre
2012,
n.
190
1.
All'articolo
1,
comma
2,
della
legge
6
novembre
2012,
n.
190,
dopo
la
lettera
f)
è
inserita
la
seguente:
«f-‐bis)
esercita
la
vigilanza
e
il
controllo
sui
contratti
di
cui
agli
articoli
17
e
seguenti
del
codice
dei
contratti
pubblici
relativi
a
lavori,
servizi
e
forniture,
di
cui
al
decreto
legislativo
12
aprile
2006,
n.
163».
2.
All'articolo
1,
comma
32,
della
legge
6
novembre
2012,
n.
190,
dopo
il
primo
periodo
è
inserito
il
seguente:
«Le
stazioni
appaltanti
sono
tenute
altresì
a
trasmettere
le
predette
informazioni
ogni
semestre
alla
commissione
di
cui
al
comma
2».
3.
All'articolo
1
della
legge
6
novembre
2012,
n.
190,
dopo
il
comma
32
è
inserito
il
seguente:
«32-‐bis.
Nelle
controversie
concernenti
le
materie
di
cui
al
comma
1,
lettera
e),
dell'articolo
133
del
codice
di
cui
all'allegato
1
al
decreto
legislativo
2
luglio
2010,
n.
104,
il
giudice
amministrativo
trasmette
alla
commissione
ogni
informazione
o
notizia
rilevante
emersa
nel
corso
del
giudizio
che,
anche
in
esito
a
una
sommaria
valutazione,
ponga
in
evidenza
condotte
o
atti
contrastanti
con
le
regole
della
trasparenza».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L’articolo
7
reca
modifiche
alla
legge
6
novembre
2012,
n.
190.
In
particolare
il
comma
1
dell'articolo
attribuisce
all'Autorità
nazionale
anticorruzione
anche
l’esercizio
della
vigilanza
e
del
controllo
sui
contratti
esclusi
in
tutto
o
in
parte
dall’ambito
di
applicazione
del
codice
dei
contratti
pubblici
(
ad
esempio
contratti
segretati
o
che
esigono
particolari
misure
di
sicurezza;
appalti
aggiudicati
in
base
a
norme
internazionali
ecc...)
di
cui
agli
articoli
17
e
seguenti
del
decreto
legislativo
del
12
aprile
2006,
n.
163.
Il
comma
2
dell'articolo
in
esame,
poi,
introduce
un
nuovo
comma,
il
32-‐bis,
all’articolo
1
della
legge
6
novembre
2012,
n.
190.
La
nuova
disposizione
prevede
che
nelle
controversie
concernenti
le
materie
di
cui
al
comma
1,
lettera
e)
dall'articolo
133
del
decreto
legislativo
2
luglio
2011,
n.
1043,
il
giudice
amministrativo
trasmette
alla
Autorità
nazionale
anticorruzione
ogni
informazione
o
notizia
rilevante
emersa
nel
corso
del
giudizio
che,
anche
in
esito
a
una
sommaria
valutazione,
ponga
in
evidenza
condotte
o
atti
contrastanti
con
le
regole
della
trasparenza.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
3
Omissis..
e)
le
controversie:
1)
relative
a
procedure
di
affidamento
di
pubblici
lavori,
servizi,
forniture,
svolte
da
soggetti
comunque
tenuti,
nella
scelta
del
contraente
o
del
socio,
all'applicazione
della
normativa
comunitaria
ovvero
al
rispetto
dei
procedimenti
di
evidenza
pubblica
previsti
dalla
normativa
statale
o
regionale,
ivi
incluse
quelle
risarcitorie
e
con
estensione
della
giurisdizione
esclusiva
alla
dichiarazione
di
inefficacia
del
contratto
a
seguito
di
annullamento
dell'aggiudicazione
ed
alle
sanzioni
alternative;
2)
relative
al
divieto
di
rinnovo
tacito
dei
contratti
pubblici
di
lavori,
servizi,
forniture,
relative
alla
clausola
di
revisione
del
prezzo
e
al
relativo
provvedimento
applicativo
nei
contratti
ad
esecuzione
continuata
o
periodica,
nell'ipotesi
di
cui
all'articolo
115
del
decreto
legislativo
12
aprile
2006,
n.
163,
nonché
quelle
relative
ai
provvedimenti
applicativi
dell'adeguamento
dei
prezzi
ai
sensi
dell'articolo
133,
commi
3
e
4,
dello
stesso
decreto;
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