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trasmissione.
Entro
il
30
aprile
di
ciascun
anno,
l'Autorità
per
la
vigilanza
sui
contratti
pubblici
di
lavori,
servizi
e
forniture
trasmette
alla
Corte
dei
conti
l'elenco
delle
amministrazioni
che
hanno
omesso
di
trasmettere
e
pubblicare,
in
tutto
o
in
parte,
le
informazioni
di
cui
al
presente
comma
in
formato
digitale
standard
aperto.
Si
applica
l'articolo
6,
comma
11,
del
codice
di
cui
al
decreto
legislativo
12
aprile
2006,
n.
163.
32-‐bis.
Nelle
controversie
concernenti
le
materie
di
cui
al
comma
1,
lettera
e),
dell'articolo
133
del
codice
di
cui
all'allegato
1
al
decreto
legislativo
2
luglio
2010,
n.
104,
il
giudice
amministrativo
trasmette
alla
Commissione
ogni
informazione
o
notizia
rilevante
emersa
nel
corso
del
giudizio
che,
anche
in
esito
a
una
sommaria
valutazione,
ponga
in
evidenza
condotte
o
atti
contrastanti
con
le
regole
della
trasparenza.
Commi
da
33
a
83.
(Omissis)
25