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P. 27
Capo
II
Disposizioni
penali
in
materia
di
società
e
consorzi
Art.
9
Modifica
dell'articolo
2621
del
codice
civile
1.
L'articolo
2621
del
codice
civile
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
2621
(False
comunicazioni
sociali).
-‐
Fuori
dai
casi
previsti
dall'art.
2622,
gli
amministratori,
i
direttori
generali,
i
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
i
sindaci
e
i
liquidatori,
i
quali,
al
fine
di
conseguire
per
sè
o
per
altri
un
ingiusto
profitto,
nei
bilanci,
nelle
relazioni
o
nelle
altre
comunicazioni
sociali
dirette
ai
soci
o
al
pubblico,
previste
dalla
legge,
consapevolmente
espongono
fatti
materiali
rilevanti
non
rispondenti
al
vero
ovvero
omettono
fatti
materiali
rilevanti
la
cui
comunicazione
è
imposta
dalla
legge
sulla
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società
o
del
gruppo
al
quale
la
stessa
appartiene,
in
modo
concretamente
idoneo
ad
indurre
altri
in
errore,
sono
puniti
con
la
pena
della
reclusione
da
uno
a
cinque
anni.
La
stessa
pena
si
applica
anche
se
le
falsità
o
le
omissioni
riguardano
beni
posseduti
o
amministrati
dalla
società
per
conto
di
terzi».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
Il
Capo
II
(articoli
8-‐11)
reca
disposizioni
penali
in
materia
di
società
e
consorzi,
intervenendo,
attraverso
modifiche
all'articolo
2621
del
codice
civile
(False
comunicazioni
sociali)
e
2622
del
codice
civile
(False
comunicazioni
sociali
in
danno
della
società,
dei
soci
o
dei
creditori),
sulla
disciplina
del
cd
falso
in
bilancio.
Le
disposizioni
vigenti
prevedono
–
a
seconda
che
sussista
o
meno
di
un
danno
patrimoniale
ai
soci,
ai
creditori
o
alla
società
–
un
delitto
(punito,
nella
fattispecie
semplice,
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni)
o
una
contravvenzione
(punita
con
l’arresto
fino
a
due
anni).
L’articolo
8
del
disegno
di
legge
modifica
l'articolo
2621
del
codice
civile
(False
comunicazioni
sociali).
I
principali
elementi
di
novità
del
nuovo
articolo
2621
del
codice
civile
sono
i
seguenti:
§
le
false
comunicazioni
sociali,
attualmente
sanzionate
come
contravvenzione,
tornano
ad
essere
un
delitto,
punibile
con
la
pena
della
reclusione
(da
1
a
5
anni);
§
la
fattispecie
è
configurata
come
reato
di
pericolo;
§
il
delitto
è
perseguibile
d’ufficio,
salvo
nelle
ipotesi
in
cui
il
fatto
sia
di
lieve
entità
(si
veda
articolo
9
del
disegno
di
legge);
§
è
modificato
il
riferimento
al
dolo
intenzionale
(in
particolare,
permane
il
fine
del
conseguimento
per
sé
o
per
altri
di
un
ingiusto
profitto,
ma
viene
meno
"l'intenzione
di
ingannare
i
soci
o
il
pubblico"
);
§
restano
punite
l’esposizione
fraudolenta
di
fatti
materiali
non
rispondenti
al
vero
e
l’omissione
di
fatti
materiali
rilevanti.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
Art.
2621
(False
comunicazioni
sociali).
Fuori
dai
casi
previsti
dall'art.
2622,
gli
amministratori,
i
direttori
generali,
i
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
i
sindaci
e
i
liquidatori,
i
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