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Art.
10
Introduzione
degli
articoli
2621-‐bis
e
2621-‐ter
del
codice
civile
di
lieve
entità)-‐
e
2621-‐ter
(Non
punibilità
per
particolare
tenuità).
L’articolo
2621-‐bis
disciplina
un'autonoma
fattispecie
di
reato
concernente
i
“fatti
di
lieve
entità”,
puniti
con
la
pena
della
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni.
La
lieve
1.
Dopo
l'articolo
2621
del
codice
civile
sono
inseriti
i
seguenti:
«Art.
2621-‐bis
(Fatti
di
lieve
entità).
-‐
Salvo
che
costituiscano
più
grave
reato,
si
applica
la
pena
da
sei
mesi
a
entità
del
fatto
viene
qualificata
tenendo
conto
“della
natura
e
delle
dimensioni
della
società
e
delle
modalità
o
degli
effetti
della
condotta”.
Analoga
sanzione
si
applica
anche
nel
caso
in
cui
le
falsità
o
le
omissioni
riguardano
società
che
non
superano
i
limiti
tre
anni
di
reclusione
se
i
fatti
di
cui
indicati
dal
secondo
comma
dell'articolo
1
del
regio
decreto
16
marzo
1942,
n.
2674.
In
tale
caso,
il
delitto
è
procedibile
a
querela
della
società,
dei
soci,
dei
creditori
o
degli
altri
destinatari
della
comunicazione
sociale.
L’articolo
2621-‐ter
del
codice
civile
prevede
che
ai
fini
della
non
punibilità
per
particolare
all'articolo
2621
sono
di
lieve
entità,
tenuto
conto
della
natura
e
delle
dimensioni
della
società
e
delle
modalità
o
degli
effetti
della
condotta.
Salvo
che
costituiscano
più
grave
reato,
si
applica
la
stessa
pena
di
cui
tenuità
di
cui
all'articolo
131-‐bis
del
codice
al
comma
precedente
quando
i
fatti
di
cui
all'articolo
2621
riguardano
società
4
Art.
1.
Imprese
soggette
al
fallimento
e
al
che
non
superano
i
limiti
indicati
dal
secondo
comma
dell'articolo
1
del
concordato
preventivo.
Sono
soggetti
alle
disposizioni
sul
fallimento
e
sul
concordato
preventivo
gli
imprenditori
che
regio
decreto
16
marzo
1942,
n.
267.
esercitano
una
attività
commerciale,
esclusi
gli
In
tale
caso,
il
delitto
è
procedibile
a
querela
della
società,
dei
soci,
dei
creditori
o
degli
altri
destinatari
della
comunicazione
sociale.
Art.
2621-‐ter
(Non
punibilità
per
particolare
tenuità).
-‐
Ai
fini
della
non
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto,
di
cui
all'articolo
131-‐bis
del
codice
penale,
il
giudice
valuta,
in
modo
prevalente,
l'entità
dell'eventuale
danno
cagionato
alla
società,
ai
soci
o
ai
creditori
conseguente
ai
fatti
di
cui
agli
articoli
2621
e
2621-‐bis».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L’articolo
9
introduce
nel
codice
civile
due
nuove
disposizioni:
gli
articoli
2621-‐bis.
(Fatti
29
enti
pubblici.
Non
sono
soggetti
alle
disposizioni
sul
fallimento
e
sul
concordato
preventivo
gli
imprenditori
di
cui
al
primo
comma,
i
quali
dimostrino
il
possesso
congiunto
dei
seguenti
requisiti:
a)
aver
avuto,
nei
tre
esercizi
antecedenti
la
data
di
deposito
della
istanza
di
fallimento
o
dall'inizio
dell'attività
se
di
durata
inferiore,
un
attivo
patrimoniale
di
ammontare
complessivo
annuo
non
superiore
ad
euro
trecentomila;b)
aver
realizzato,
in
qualunque
modo
risulti,
nei
tre
esercizi
antecedenti
la
data
di
deposito
dell'istanza
di
fallimento
o
dall'inizio
dell'attività
se
di
durata
inferiore,
ricavi
lordi
per
un
ammontare
complessivo
annuo
non
superiore
ad
euro
duecentomila;
c)
avere
un
ammontare
di
debiti
anche
non
scaduti
non
superiore
ad
euro
cinquecentomila.
I
limiti
di
cui
alle
lettere
a),
b)
e
c)
del
secondo
comma
possono
essere
aggiornati
ogni
tre
anni
con
decreto
del
Ministro
della
giustizia,
sulla
base
della
media
delle
variazioni
degli
indici
ISTAT
dei
prezzi
al
consumo
per
le
famiglie
di
operai
ed
impiegati
intervenute
nel
periodo
di
riferimento.