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quali,
al
fine
di
conseguire
per
sè
o
per
altri
un
ingiusto
profitto,
nei
bilanci,
nelle
relazioni
o
nelle
altre
comunicazioni
sociali
dirette
ai
soci
o
al
pubblico,
previste
dalla
legge,
consapevolmente
espongono
fatti
materiali
rilevanti
non
rispondenti
al
vero
ovvero
omettono
fatti
materiali
rilevanti
la
cui
comunicazione
è
imposta
dalla
legge
sulla
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società
o
del
gruppo
al
quale
la
stessa
appartiene,
in
modo
concretamente
idoneo
ad
indurre
altri
in
errore,
sono
puniti
con
la
pena
della
reclusione
da
uno
a
cinque
anni.
La
stessa
pena
si
applica
anche
se
le
falsità
o
le
omissioni
riguardano
beni
posseduti
o
amministrati
dalla
società
per
conto
di
terzi.
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