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P. 31
Art.
11
Modifica
dell'articolo
2622
del
codice
civile
1.
L'articolo
2622
del
codice
civile
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
2622
(False
comunicazioni
sociali
delle
società
quotate).
-‐
Gli
amministratori,
i
direttori
generali,
i
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
i
sindaci
e
i
liquidatori
di
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea,
i
quali,
al
fine
di
conseguire
per
sè
o
per
altri
un
ingiusto
profitto,
nei
bilanci,
nelle
relazioni
o
nelle
altre
comunicazioni
sociali
dirette
ai
soci
o
al
pubblico
consapevolmente
espongono
fatti
materiali
non
2)
le
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
sistema
multilaterale
di
negoziazione
italiano;
3)
le
società
che
controllano
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea;
4)
le
società
che
fanno
appello
al
pubblico
risparmio
o
che
comunque
lo
gestiscono.
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
precedenti
si
applicano
anche
se
le
falsità
o
le
omissioni
riguardano
beni
posseduti
o
amministrati
dalla
società
per
conto
di
terzi».
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L’articolo
10
del
disegno
di
legge
modifica
l'articolo
2622
del
codice
civile,
attualmente
relativo
alla
fattispecie
di
false
comunicazioni
rispondenti
al
vero
ovvero
omettono
sociali
in
danno
della
società,
dei
soci
o
dei
fatti
materiali
rilevanti
la
cui
comunicazione
è
imposta
dalla
legge
sulla
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società
o
del
gruppo
al
quale
la
creditori.
Tale
fattispecie
viene
sostituita
dal
reato
di
false
comunicazioni
sociali
delle
società
quotate.
La
proposta
di
legge,
individua
per
il
delitto
le
seguenti
caratteristiche:
Soggetti
attivi:
amministratori;
direttori
stessa
appartiene,
in
modo
generali;
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
concretamente
idoneo
ad
indurre
altri
in
errore,
sono
puniti
con
la
pena
della
reclusione
da
tre
a
otto
anni.
Alle
società
indicate
nel
comma
precedente
sono
equiparate:
documenti
contabili
societari;
sindaci
nonché
liquidatori
di
società
per
azioni
quotate
in
borsa.
Condotta:
esporre
fatti
materiali
non
rispondenti
al
vero
ovvero
omettere
fatti
materiali
rilevanti
la
cui
comunicazione
è
1)
le
società
emittenti
strumenti
imposta
dalla
legge
sulla
situazione
finanziari
per
i
quali
è
stata
presentata
una
richiesta
di
ammissione
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea;
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società
o
del
gruppo
al
quale
essa
appartiene
in
modo
idoneo
a
indurre
in
errore
i
destinatari
sulla
predetta
situazione.
Pena:
reclusione
da
tre
a
otto
anni.
Procedibilità:
d'ufficio
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