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Il
comma
secondo
dell’articolo
2622
estende
l’ambito
soggettivo
di
applicazione
anche
a)
alle
società
emittenti
strumenti
finanziari
per
i
quali
è
stata
presentata
una
richiesta
di
ammissione
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea;
b)
alle
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
sistema
multilaterale
di
negoziazione
italiano;
c)
alle
società
che
controllano
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea;
d)
alle
società
che
fanno
appello
al
pubblico
risparmio
o
che
comunque
lo
gestiscono.
La
disciplina
sanzionatoria,
ai
sensi
dell'ultimo
comma
dell'articolo
2622
del
codice
civile,
trova
anche
applicazione
con
riguardo
alle
falsità
o
omissioni
riguardanti
beni
posseduti
o
amministrati
dalla
società
per
conto
di
terzi.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
Art.
2622
(False
comunicazioni
sociali
delle
società
quotate).
Gli
amministratori,
i
direttori
generali,
i
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
i
sindaci
e
i
liquidatori
di
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea,
i
quali,
al
fine
di
conseguire
per
sè
o
per
altri
un
ingiusto
profitto,
nei
bilanci,
nelle
relazioni
o
nelle
altre
comunicazioni
sociali
dirette
ai
soci
o
al
pubblico
consapevolmente
espongono
fatti
materiali
non
rispondenti
al
vero
ovvero
omettono
fatti
materiali
rilevanti
la
cui
comunicazione
è
imposta
dalla
legge
sulla
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società
o
del
gruppo
al
quale
la
stessa
appartiene,
in
modo
concretamente
idoneo
ad
indurre
altri
in
errore,
sono
puniti
con
la
pena
della
reclusione
da
tre
a
otto
anni.
Alle
società
indicate
nel
comma
precedente
sono
equiparate:
1)
le
società
emittenti
strumenti
finanziari
per
i
quali
è
stata
presentata
una
richiesta
di
ammissione
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea;
2)
le
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
sistema
multilaterale
di
negoziazione
italiano;
3)
le
società
che
controllano
società
emittenti
strumenti
finanziari
ammessi
alla
negoziazione
in
un
mercato
regolamentato
italiano
o
di
altro
Paese
dell'Unione
europea;
4)
le
società
che
fanno
appello
al
pubblico
risparmio
o
che
comunque
lo
gestiscono.
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
precedenti
si
applicano
anche
se
le
falsità
o
le
omissioni
riguardano
beni
posseduti
o
amministrati
dalla
società
per
conto
di
terzi.
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