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alle
lettere
b)
e
c)
del
comma
1
dell'articolo
25-‐ter
conseguenti
alla
introduzione
del
nuovo
reato
di
false
comunicazioni
sociali
delle
società
quotate.
Più
nel
dettaglio
la
lettera
d)
del
comma
1
dell'articolo
11
del
disegno
di
legge
sostituisce
la
lettera
b)
dell'articolo
25-‐ter
del
decreto
legislativo
n.
231
prevedendo
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
delle
società
quotate,
previsto
dall'articolo
2622
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
seicento
quote.
La
lettera
e)
del
comma
1
dell'articolo
11
del
disegno
di
legge
abroga
infine
la
lettera
c)
dell'articolo
25-‐ter
citato,
la
quale,
a
legislazione
vigente,
prevede
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
in
danno
dei
soci
o
dei
creditori,
di
cui
all'articolo
2622,
terzo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
ottocento
quote.
Testo
collazionato
della
disposizione
modificata
Art.
25-‐ter.
(Reati
societari).
1.
In
relazione
ai
reati
in
materia
societaria
previsti
dal
codice
civile,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2621
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
quattrocento
quote;
a-‐bis)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2621-‐bis
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
cento
a
duecento
quote;
b)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2622
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
seicento
quote;
c)
(Abrogata).
d)
per
la
contravvenzione
di
falso
in
prospetto,
prevista
dall'articolo
2623,
primo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
duecentosessanta
quote;
e)
per
il
delitto
di
falso
in
prospetto,
previsto
dall'articolo
2623,
secondo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
seicentosessanta
quote;
f)
per
la
contravvenzione
di
falsità
nelle
relazioni
o
nelle
comunicazioni
delle
società
di
revisione,
prevista
dall'articolo
2624,
primo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
duecentosessanta
quote;
g)
per
il
delitto
di
falsità
nelle
relazioni
o
nelle
comunicazioni
delle
società
di
revisione,
previsto
dall'articolo
2624,
secondo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
ottocento
quote;
h)
per
il
delitto
di
impedito
controllo,
previsto
dall'articolo
2625,
secondo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
trecentosessanta
quote;
i)
per
il
delitto
di
formazione
fittizia
del
capitale,
previsto
dall'articolo
2632
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
trecentosessanta
quote;
l)
per
il
delitto
di
indebita
restituzione
dei
conferimenti,
previsto
dall'articolo
2626
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
trecentosessanta
quote;
m)
per
la
contravvenzione
di
illegale
ripartizione
degli
utili
e
delle
riserve,
prevista
dall'articolo
2627
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
duecentosessanta
quote;
n)
per
il
delitto
di
illecite
operazioni
sulle
azioni
o
quote
sociali
o
della
società
controllante,
previsto
dall'articolo
2628
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
trecentosessanta
quote;
o)
per
il
delitto
di
operazioni
in
pregiudizio
dei
creditori,
previsto
dall'articolo
2629
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
seicentosessanta
quote;
p)
per
il
delitto
di
indebita
ripartizione
dei
beni
sociali
da
parte
dei
liquidatori,
previsto
dall'articolo
2633
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
seicentosessanta
quote;
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