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q)
per
il
delitto
di
illecita
influenza
sull'assemblea,
previsto
dall'articolo
2636
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
seicentosessanta
quote;
r)
per
il
delitto
di
aggiotaggio,
previsto
dall'articolo
2637
del
codice
civile
e
per
il
delitto
di
omessa
comunicazione
del
conflitto
d'interessi
previsto
dall'articolo
2629-‐bis
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
mille
quote;
s)
per
i
delitti
di
ostacolo
all'esercizio
delle
funzioni
delle
autorità
pubbliche
di
vigilanza,
previsti
dall'articolo
2638,
primo
e
secondo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
ottocento
quote;
s-‐bis)
per
il
delitto
di
corruzione
tra
privati,
nei
casi
previsti
dal
terzo
comma
dell'articolo
2635
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
quattrocento
quote.
2.
Se,
in
seguito
alla
commissione
dei
reati
di
cui
al
comma
1,
l'ente
ha
conseguito
un
profitto
di
rilevante
entità,
la
sanzione
pecuniaria
e'
aumentata
di
un
terzo.
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