Page 37 - Microsoft Word - AntiCorruzione.doc
P. 37
II.
Disegno
di
legge
n.
19,
recante
Disposizioni
in
materia
di
corruzione,
voto
di
scambio,
falso
in
bilancio
e
riciclaggio
Comunicato
alla
presidenza
del
Senato
il
15
marzo
2013
§
2.
I
lavori
preparatori
I.
Sintesi
Senato
della
Repubblica
(atto
n.
19):
Presentato
dal
Senatore
Grasso
ed
altri
in
data
15
marzo
2013.
Assegnato
alla
2a
Commissione
(giustizia),
in
sede
referente,
l'8
maggio
2013,
con
pareri
delle
Commissioni
1a
(affari
costituzionali),
5a
(bilancio)
e
6a
(finanze
e
tesoro).
Esaminato
dalla
2a
Commissione
(giustizia),
in
sede
referente,
il
5
e
26
giugno
2013;
il
2,
4
e
17
luglio
2013;
il
14,
15
e
16
gennaio
2014;
l'11
febbraio
2014;
il
4
e
5
marzo
2014
;
il
13,
14
e
il
26
maggio
2014;
il
3,
5
e
10
giugno
2014;
il
7
gennaio
2015;
il
3,
4,
10,
17,
18,
24
e
25
febbraio
2015;
il
3
,
4,
10,
11,
12,
16,
17,
18
e
19
marzo
2015.
Esaminato
in
Aula
il
17,
19,
25,
26
e
31
marzo
2015,
approvato
il
1°
aprile
2015
in
un
Testo
Unificato,
con
gli
atti
n.
657
(Lumia
ed
altri),
n.
711
(De
Cristofaro
ed
altri),
n.
810
(Lumia
ed
altri),
n.
846
(Airola
ed
altri),
n.
847
(Cappelletti
ed
altri),
n.
851
(Giarrusso
ed
altri),
n.
868
(Buccarella
ed
altri).
Camera
dei
deputati
(atto
n.
3008):
Assegnato
alla
II
Commissione
(giustizia),
in
sede
referente,
l'8
aprile
2015
con
pareri
delle
Commissioni
I
(affari
costituzionali),
V
(bilancio),
VI
(finanze),
VIII
(ambiente),
X
(attività
produttive),
XI
(lavoro)
e
XIV
(politiche
dell'Unione
europea).
Esaminato
dalla
II
Commissione
(giustizia),
in
sede
referente,
il
16,
22
e
23
aprile
2015;
il
6,
12
e
14
maggio
2015.
Esaminato
in
Aula
il
14
e
20
maggio
2015,
approvato
definitivamente
il
21
maggio
2015.
Testo
del
disegno
di
legge
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
CORRUZIONE
E
DI
SCAMBIO
ELETTORALE
POLITICO-‐ MAFIOSO
Art.
1.
(Modifiche
al
codice
penale)
1.
Al
codice
penale
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo
32-‐ter,
secondo
comma,
la
parola:
«tre»
è
sostituita
dalla
seguente:
«cinque»;
b)
all’articolo
32-‐quinquies,
le
parole:
«tre
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«due
anni»;
c)
all’articolo
161,
secondo
comma,
dopo
le
parole:
«articolo
99,
secondo
comma,»
sono
inserite
le
seguenti:
«nonché
per
i
reati
di
cui
agli
articoli
314,
317,
318,
319,
319-‐ter,
319-‐ quater,
320,
321,
322
e
322-‐bis,»;
d)
all’articolo
317
le
parole:
«che,
abusando»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«o
l’incaricato
di
pubblico
servizio
che,
abusando»;
e)
all’articolo
319
le
parole:
«otto
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«dieci
anni»;
f)
all’articolo
319-‐quater:
1)
al
primo
comma
le
parole:
«tre
a
otto»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«quattro
a
dieci»;
2)
il
secondo
comma
è
abrogato;
g)
dopo
l’articolo
322-‐ter
è
inserito
il
seguente:
«Art.
322-‐quater.
-‐
(Riparazione
pecuniaria).
-‐ -‐
Con
la
sentenza
di
condanna
ovvero
con
la
sentenza
di
applicazione
della
pena
ai
sensi
37